Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con decreto del 24 maggio 2010, il PM di Chiavari disponeva il sequestro probatorio dei beni di cui al verbale della Polizia Municipale di Sestri Levante del 20.5.2010 (due targhe di immatricolazione di un autovettura, montate su altra autovettura in relazione alle indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 477-482 c.p., trattandosi di targhe che erano state radiate il 21.12.2009 per esportazione dell’autovettura cui inerivano e costituenti corpo del reato in riferimento alla falsificazione, necessario ai fini di prova anche per i relativi accertamenti.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, confermava l’impugnato provvedimento, con consequenziali statuizioni.
Avverso la decisione anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito indicate.
2. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia colto il senso dell’eccezione difensiva volta a far rilevare la mancata enunciazione del fatto-reato per cui si procedeva e della pur sommaria indicazione degli elementi costitutivi. Mancanza che impediva ogni possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di illecito e di cogliere il rapporto di pertinenzialità dei beni sottoposti a vincolo reale con la violazione in ipotesi contestata. Peraltro, il provvedimento redatto contestualmente alla mancata convalida di sequestro disposto dalla p.g. risultava redatto su modulo a stampa, recante la sola indicazione delle norme asseritamente violate. Il decreto era, dunque, del tutto privo di motivazione e tale vizio non era stato rilevato dal giudice del riesame, che, peraltro, non avrebbe potuto ovviare trattandosi di totale mancanza di motivazione.
3. – La censura è priva di fondamento. Non è condivisibile il rilievo della totale mancanza di motivazione del decreto di sequestro, che non sarebbe stata rilevata dal giudice del riesame. Ed invero, l’indicato provvedimento recava, sia pure in forma sintetica, la specifica indicazione del titolo di reato ipotizzato, con riferimento agli artt. 477-482 c.p. e l’indicazione dell’esigenza di disporre la misura cautelare in funzione di accertamenti tecnici da compiere.
La verifica dell’astratta sussumibilità del fatto nelle ipotizzate fattispecie di reato e l’indicazione delle esigenze probatorie – connesse alla necessità di verifica dei requisiti essenziali del materiale in sequestro ai fini della sicurezza – esaurivano l’ambito di cognizione devoluto al giudice del riesame, secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. Un. 28.1.2004, n. 5876, Ferazzi, rv. 226710).
Ogni altra argomentazione difensiva, afferente alla congruità della struttura motivazionale, sfugge al controllo di legittimità, in ragione della limitata cognizione di questa Corte di legittimità al solo rilievo del vizio di violazione di legge, a mente dell’art. 325 c.p.p., comma 1. 4. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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