Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 10-02-2011, n. 4896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Cagliari dichiarava C.P. colpevole del reato di ingiuria in danno di M.M.S.F. e, per l’effetto, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto appello innanzi al Tribunale di Cagliari, deducendo erronea valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le contraddizioni che le caratterizzavano e l’interesse di cui la stessa era portatrice stante il risentimento nei confronti dell’imputato, per via di contrasti insorti a seguito della vendita di un autoveicolo.

Con ordinanza pronunciata all’udienza del 16 dicembre 2009, il Tribunale rilevava che la sentenza non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione e, per tale motivo, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema per la relativa decisione.
Motivi della decisione

1. – Non si ravvisa il denunciato errore di giudizio, posto che il giudicante è pervenuto all’affermazione di colpevolezza sulla base di corretta valutazione delle risultanze di causa. In particolare, il giudizio anzidetto è fondato non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche sulle convergenti deposizioni dei testi L.S. e O.A..

2. – Per quanto precede il ricorso è manifestamente infondato, a parte l’ulteriore profilo d’inammissibilità siccome relativo a questione squisitamente di merito – in tema di valutazione delle emergenze processuali – notoriamente sottratta al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da congrua motivazione.

La conseguente declaratoria d’inammissibilità comporta le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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