Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
nche del reato ex art. 346 c.p.p..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 16/11/2007 il Tribunale di Latina dichiarava O.L. e M.G. colpevoli dei reati di concorso in truffa aggravata e millantato credito e li condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidati per il solo danno morale in Euro 15.000,00 ciascuna.
Si contestava ai predetti di avere in concorso tra loro con artifici e raggiri, consistiti nel convincere i coniugi T.F. e G.V. ad acquistare ad un’asta immobiliare un appezzamento di terreno con sovrastante casolare in Latina, perchè conveniente, vantando amicizie presso i magistrati del Tribunale di Latina, inducevano i predetti a versare loro la somma di L. 120.000.000, non provvedendo poi ad acquistare il terreno, che veniva assegnato a terzi, nonchè di avere indotto i predetti coniugi, millantando credito presso magistrati del detto Tribunale, che avrebbero agevolato l’assegnazione del terreno nonchè presso i funzionari della Regione, che avrebbero favorito la procedura per l’erogazione di un mutuo di L. 480.000.000, a consegnare loro prodotti agricoli per un importo di Euro 1.000,00, da destinare ai suddetti pubblici ufficiali.
A seguito di gravame degli imputati la Corte di Appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, dopo avere dato atto della inutilizzabilità delle sole dichiarazioni accusatorie della G., perchè acquisite in violazione dell’art. 210 c.p.p., e non pure di quelle del T., avendo le parti espressamente consentito all’udienza dibattimentale del 30/6/06 al pieno utilizzo di esse, essendo il relativo esame avvenuto in assenza dell’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis, e ritenuta provata la responsabilità di entrambi gli imputati alla stregua delle risultanze acquisite, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto il reato di truffa, eliminava la relativa pena, rideterminava la pena per il residuo reato e confermava nel resto.
Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore avv. Renato Archidiacono e il M. anche a mezzo del difensore avv. Amleto Coronella, i quali con il primo motivo, comune ad entrambi, denunciano la violazione della legge processuale in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni del T., sostenendo che all’udienza del 30/6/2006 i difensori, rispondendo all’interpello del Presidente sulla disponibilità di utilizzare la deposizione del detto teste, avvenuta senza l’avvertimento di cui al cit. art. 64 c.p.p., comma 3 bis, avevano manifestato la volontà di rinunciare ad un nuovo esame del teste e non già di sanare il vizio derivante dall’omesso avvertimento, con conseguente inutilizzabilità di tali dichiarazioni, che rappresentavano l’elemento cardine dell’affermazione della colpevolezza, una volta ritenuta la inutilizzabilità delle dichiarazioni della G..
Con il secondo motivo, relativo alla posizione del M., eccepiscono il vizio motivazionale in riferimento al reato di cui all’art. 346 c.p., testualmente rilevabile dall’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, nella quale la conferma del giudizio di colpevolezza scaturiva dalle contestazioni in ordine all’attendibilità delle persone offese sollevate in maniera assolutamente generiche e apodittiche, laddove invece gli appellanti avevano formulato precise censure in merito all’insussistenza di emergenze probatorie a supporto del giudizio di colpevolezza e in relazione alle quali era stata del tutto omessa una sia pure sintetica motivazione.
Infine con il terzo motivo, comune ad entrambi, lamentano la mancanza di motivazione in riferimento alla conferma delle statuizioni civili, affidata a formule stereotipate e ripetitive di quelle adottate dal Tribunale.
Osserva preliminarmente il collegio che, come evidenziato dalla difesa e per come emerge dall’esame degli atti processuali in riferimento alla contestazione di cui all’art. 346 c.p., l’ultima dazione di prodotti agricoli da parte delle persone offese agli imputati è avvenuta nel periodo della Pasqua del 2003, che notoriamente in quell’anno è caduta il giorno 20 di Aprile.
Pertanto non essendo evidenziati periodi di sospensione, alla data del 20/11/2010 è maturato il termine di anni sette e mesi sei di cui all’art. 157 c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005.
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato di millantato credito è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili, non essendo applicabile altra formula di proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2.
Ed invero destituite di fondamento sono le censure introdotte nel ricorso.
Sulla prima, concernente l’inutilizzabilità anche delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa T.F. si è già pronunciata il giudice del gravame, correttamente osservando come la rinuncia espressa dai difensori a far valere il vizio dell’assenza dell’avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3 bis, consentisse pienamente l’utilizzo delle stesse come fonte di prova.
La seconda censura, esorbita dai casi di ricorso, stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del cit.art., comma 3, volta, come essa appare, sotto l’apparenza del vizio di legittimità, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa in sede di scrutinio di legittimità, a fronte di una motivazione, che anche con il richiamo a quella più diffusa, contenuta nella sentenza di primo grado, giustifica adeguatamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la conferma del giudizio di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato di millantato credito è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
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