Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 6750 Danno non patrimoniale Liquidazione e valutazione Diritti della personalità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso incidentale.
Svolgimento del processo

1.- M.A. – nato il (OMISSIS) presso la casa di cura Villa del Sole di Catanzaro – subì lo schiacciamento del 5, 6 e 7 nervo cervicale durante la manovra di estrazione del feto dall’alvo materno da parte di un’ostetrica, che aveva operato senza la presenza di un medico. Residuarono postumi invalidanti permanenti costituiti da "paralisi del plesso brachiale destro".

I genitori, T.D.G. e M.D., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio, agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti della s.r.l. Villa del Sole, dolendosi che durante il parto non fosse stato presente un medico e che l’evento lesivo era derivato da imperizia del personale paramedico che aveva assistito la partoriente.

La convenuta resistette e chiamò in causa, domandando di essere tenuta indenne di quanto potesse essere condannata a pagare, il dott. C.P. (ginecologo che aveva privatamente seguito la partoriente) e la Toro Assicurazioni, presso la quale era assicurata per la responsabilità civile.

Il C. a sua volta resistette e chiamò in causa la propria assicuratrice Assicurazioni Phenix Soleil (poi Assicurazioni Groupama), dalla quale domandò di essere garantito.

Entrambe le società assicuratrici si costituirono, instando per il rigetto della domanda principale, che gli attori estesero al C.P..

Con sentenza dell’8.10.2005 il tribunale di Catanzaro, valutati sulla scorta della espletata c.t.u. nel 45-47% il danno biologico e nel 25 – 30% la diminuzione della capacità lavorativa, liquidò in circa Euro 165.000,00 il primo, in circa Euro 157.000,00 il danno patrimoniale futuro ed in Euro 50.000,00 il danno morale subito dal minore. Liquidò inoltre in Euro 2.665,00 per danno emergente da spese mediche ed in Euro 40.000,00 per ciascuno dei genitori il danno non patrimoniale da loro direttamente subito, condannando casa di cura e ginecologo al pagamento, ciascuno, della metà del danno complessivo e, inoltre, direttamente ciascuna società assicuratrice entro i limiti del rispettivo massimale.

2.- La corte d’appello di Catanzaro, decidendo sugli appelli di tutte le parti con sentenza n. 800 del 2008, in parziale riforma della sentenza ha, per quanto in questa sede ancora interessa, condannato solidalmente al pagamento delle somme suddette solo la casa di cura ed il ginecologo.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione C.P., affidandosi a sette motivi, cui resistono con controricorso i M. e la T..

Resiste con controricorso anche la s.r.l. Villa del Sole, che propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi, al quale pure resistono con controricorso i M. e la T..

La ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Il ricorso principale di C.P..

1.- Col primo motivo del ricorso principale C.P. deduce violazione degli artt. 1321, 1176, 1218, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, circa l’asserito obbligo contrattuale di C.A. (ma, recte, P.) di assistere la T. durante il parto, illustrando dapprima il contenuto dei rapporti tra la T. e la casa di cura, tra la casa di cura c.d. il ginecologo C. e tra questi e la paziente; e negando, poi, che l’obbligo contrattuale del C. di assistere la paziente durante il parto fosse univocamente desumibile dalla sua richiesta di essere avvertito o dall’avere applicato egli stesso i punti di sutura, presso la casa di cura privata, dopo la nascita.

Il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. è il seguente:

"dica la Suprema Corte se, pur avendo l’onerato omesso di fornire qualsiasi prova sull’esistenza e sul contenuto di un rapporto contrattuale, possa presumersi, in presenza di elementi non univoci, un vincolo contrattuale tra paziente e medico ginecologo che l’ha assistita durante la gestazione, che obblighi il medico all’assistenza al parto all’interno di una struttura privata attrezzata in cui la partoriente si sia volontariamente ricoverata", in assenza di rapporti tra medico e struttura e di intervento del medico negli eventi che hanno causato il danno alla paziente.

1.1.- Il motivo è inammissibile per sostanziale insussistenza del quesito di diritto, giacchè l’inferenza sull’esistenza del vincolo contrattuale non si afferma dipendente dall’applicazione di una disposizione normativa della quale si assuma l’erronea applicazione e si domandi che la Corte stabilisca il diverso significato o la diversa portata in relazione al fatto quale accertato dal giudice, ma si assume che non sussistessero elementi univoci per apprezzare il contenuto del contratto, così in realtà presupponendosi un fatto diverso da quello accertato.

2.- Col secondo motivo è dedotto difetto della motivazione in relazione a quanto sopra, avendo la corte d’appello omesso di dare rilievo a fatti sintomatici dell’insussistenza di un accordo di assistenza al parto (ricovero spontaneo della paziente, assenza di rapporti fra casa di cura e medico, mancato avviso al medico da parte dei familiari in prossimità del parto, omessa citazione del medico per il risarcimento).

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Vengono dedotte circostanze palesemente irrilevanti, sotto il profilo logico, in ordine al contenuto dell’accordo intercorso tra le parti.

E ne vengono sottaciute altre, tra le quali la visita della paziente da parte del suo ginecologo di fiducia dopo il ricovero nella casa di cura.

E’ in ogni caso censurato un apprezzamento di fatto, del tutto adeguatamente motivato dal giudice del merito.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 1218, 1223 e 1228 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, "circa la responsabilità nella causazione dell’evento e il nesso causale tra condotta ed evento".

Si assume che unica responsabile sia stata la casa di cura in quanto "il dott. C., nonostante avesse richiesto di essere chiamato per assistere al parto, fu avvisato quando il bambino era già nato" e si formula il seguente quesito di diritto:

"dica la Suprema Corte se sussista comportamento colpevole nel fatto del medico che, pur avendone formulato richiesta, non sia avvisato al momento dell’intervento nè dal paziente o dai suoi familiari nè dal personale dipendente della struttura ove la paziente è ricoverata e se, in caso positivo, i sopravvenuti comportamenti di altri soggetti che siano stati posti in essere autonomamente con azioni e omissioni causative di un danno al paziente, valgono ad interrompere il nesso causale fra il mancato intervento e l’evento, ovvero se quest’ultimo è riconducibile a tutte le azioni od omissioni". 3.1.- Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte sopra, sub 1.1.

Il quesito non pone una quaestio iuris, ma descrive una fattispecie teorica nella quale si assume interrotto il nesso causale fra omissione ed evento. Presuppone, inoltre, fatti diversi da quelli accertati, consistenti nella conclusione della corte d’appello che il C. non era presente al parto benchè avesse assunto l’obbligo di essere presente e che, se ci fosse stato, avrebbe potuto eseguire la espisiotomia ed ulteriori, adeguate manovre di disimpegno, che avrebbero evitato l’evento connesso al rischio di megalosomia del feto.

Non è, inoltre, detto in ricorso da dove risultasse che il dott. C. non era stato avvertito dell’imminenza del parto; e non è chiarito perchè si assuma che dell’esigenza di avvertire il medico avrebbero dovuto farsi carico, pur dopo il ricovero, addirittura i familiari della partoriente.

4.- Col quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 1218, 1223 e 1228 c.c. "circa la sussistenza del nesso di causalità per l’imprevedibilità dell’evento" e si formula il seguente quesito di diritto. Vi si sostiene che, poichè nel 4% la scienza non è in grado di escludere che la lesione del plesso brachiale sia presente in utero, la distocia della spalla evento che non si predice e non si previene e si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

"dica la Suprema Corte se sia possibile ravvisare il nesso di causalità fra il comportamento omissivo del medico e un evento considerato acuto e imprevedibile ovvero inevitabile (quale la distocia della spalla a seguito di parto)". 4.1.- Il motivo è inammissibile.

Anche qui, non si domanda la formulazione di un principio di, ma si assume come vero un fatto diverso da quello accertato in sede di merito e si sostiene, che vero in ipotesi quel fatto presupposto causante, difetti il nesso di causalità con l’evento causato. Il fatto accertato era invece costituito da una distrofia di origine ostetrica in feto megalosoma, essendo state escluse eziologie non iatrogene della lesione secondo la concorde opinione dei consulenti d’ufficio e di parte (così, limpidamente, la sentenza impugnata, soprattutto a pag. 21, in fine).

5.- Col quinto motivo è denunciato "difetto di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa l’asserita sussistenza del nesso di causalità fra il fatto omissivo" (n.d.e.: e l’evento) nel presupposto che la corte d’appello avesse riconosciuto che questo era inevitabile.

5.1.- Il motivo è manifestamente infondato, essendo fondato su un presupposto di fatto radicalmente opposto a quello effettivamente accertato alle pagine da 14 a 27 della sentenza.

6.- Col sesto motivo è denunciata violazione dell’art. 2947 c.c. per avere la corte escluso che il diritto al risarcimento al danno non patrimoniale fosse prescritto, benchè esso vada ricondotto alla responsabilità extracontrattuale, con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. 6.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo in alcun modo contestata la diversa ed ulteriore ratio decidendi della sentenza, da sola comunque idonea a sorreggerla, secondo la quale nel gennaio del 1993 la prescrizione (anche se quinquennale, risalendo la nascita al 13.6.1988) era stata interrotta nei confronti della condebitrice solidale Villa del Sole s.r.l., con gli V effetti di cui all’art. 1310 c.c. nei confronti del C..

7.- Col settimo motivo, deducendosi contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione del danno a favore di T.A. (ma, recte, M.), si prospetta la discrasia fra motivazione e dispositivo: questo perchè in motivazione il danno è liquidato, in riferimento al momento della decisione, in complessivi Euro 490.166,86 (di cui Euro 258.948,43 qual era alla data del 13.6.1988, oltre alla rivalutazione per Euro 79.156,12 ed agli interessi per Euro 152.026,31), mentre in dispositivo è detto Euro 258.948,43, oltre rivalutazione ed interessi graduali dal 13 giugno 1988 alla pubblicazione, con un risultato finale decisamente superiore alla quantificazione operata dalla corte d’appello e pari ad Euro 924.182,41, di cui Euro 236.798,33 per rivalutazione ed Euro 403.818,35 per interessi graduali.

7.1.- Il motivo è infondato.

Quale che sia il risultato del calcolo per rivalutazione ed interessi (di cui, peraltro, il ricorrente offre solo il risultato, senza alcuna indicazione dei passaggi attraverso i quali ad esso si perviene) deve rilevarsi che non è contestato l’iter logico – giuridico della motivazione laddove la corte d’appello ha indicato le ragioni delle maggiorazioni per rivalutazione e per interessi rispetto al danno di Euro 258.948,43, quale determinato alla data dell’evento lesivo (nei primi due capoversi di pagina 32 della sentenza).

La circostanza che la corte possa aver errato in motivazione affermando, peraltro con formulazione ipotetica, che "il totale del risarcimento legato al danno patito sarebbe pari dunque ad Euro 490.166,86 ad oggi", non incide in alcun modo sulla logica intrinseca della decisione, dovendo la somma dovuta determinarsi in base ai non contestati criteri di computo stabiliti in motivazione, alla quale del resto il dispositivo fa espresso riferimento laddove si legge, al capo 3, in fine, "secondo le modalità e i termini indicati in motivazione", costituente espressione riferita a tutto quanto stabilito nel relativo capo, e dunque non solo alla "detrazione delle somme pagate nelle more".

Il ricorso incidentale di Villa del Sole s.r.l.

8.- I quesiti di diritto sono correttamente formulati e sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 2, in relazione ai dedotti vizi della motivazione.

9.- Con i primi due motivi – che possono essere congiuntamente scrutinati per la connessione tra le questioni che pongono – la sentenza è rispettivamente censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 c.c., dell’art. 40 c.p., comma 2, art. 41 c.p. e art. 61 c.p., n. 3 (primo motivo), nonchè per contraddittorietà tra diversi punti della motivazione e tra motivazione e dispositivo (secondo motivo) in ordine all’addebito paritario di responsabilità alla casa di cura ed al ginecologo di fiducia della partoriente.

Si sostiene che l’inadempimento del C., che s’era allontanato dopo aver visitato la paziente per tre volte durante la giornata e dopo avere iniziato una terapia senza impartire alcuna disposizione oltre quella di essere avvertito e benchè avesse previsto l’evento, si configurava come ben più grave di quella della clinica, alla quale era stato imputato solo di non aver predisposto la presenza di un medico come rimedio all’assenza del C., del cui inadempimento verso la paziente non poteva essere ritenuta responsabile la casa di cura, che sulla diligente esecuzione della prestazione del C. verso la paziente aveva del resto fatto affidamento. Essendo diverse le colpe (valutate infatti separatamente dalla corte d’appello) ed i rispettivi gradi, diversa doveva dunque essere anche la misura degli obblighi risarcitori di ognuno, vertendosi in ipotesi di colpa semplice in capo alla clinica e di colpa qualificata dalla previsione dell’evento per il C..

9.1.- Le censure sono infondate.

Va anzitutto chiarito che al C. non è stato ascritto di essersi allontanato benchè avesse "previsto" l’evento, ma di essersi allontanato benchè esso fosse "prevedibile", che è situazione del tutto diversa.

La sentenza si diffonde ampiamente nella descrizione della gravità dei rispettivi inadempimenti dei soccombenti, specificamente chiarendo (a pagina 24, prima parte) come le circostanze che la T. fosse seguita da un proprio medico, solo collaboratore della struttura, e che questi fosse assente, rendeva ancora più incomprensibile che non fosse stata chiamata la pur presente ginecologa di turno per "non indagate" ragioni (dodicesima riga di pag. 24 della sentenza).

La ricorrente omette poi totalmente di considerare che dell’accertata imperizia delle ostetriche nell’esecuzione della manovra di disimpegno la casa di cura era comunque responsabile, in definitiva censurando l’apprezzamento di fatto compiuto dalla corte di merito con motivazione del tutto esente dalle prospettate censure, anche nella parte in cui da diffusamente conto del ravvisato, paritetico concorso colposo dei soccombenti (a pagina 27 della sentenza).

10.- Col terzo motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. per errata duplicazione delle voci di danno, avendo la sentenza d’appello confermato sul punto quella di primo grado, che aveva determinato il danno morale soggettivo in un terzo di quello biologico.

Si sostiene che, alla luce dei principi enunciati da Cass., sez. un. n. 26972/08, deve definitivamente abbandonarsi la categoria del danno morale soggettivo, intesa come sofferenza psichica transeunte, sia perchè essa è geneticamente conglobata nel danno biologico, sia perchè essa non è contemplata nè nell’art. 2059 c.c. nè nell’art. 185 c.p., in fine domandandosi – tale il quesito di diritto se "è ammissibile la separata liquidazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, in aggiunta a quella del danno biologico lato sensu determinato". 10.1.- La censura è infondata.

I principi espressi dalle sezioni unite con la sentenza n. 26972 del 2008 e con le ulteriori coeve decisioni in ordine alla funzione solo descrittiva delle categorie di danno non. patrimoniale tradizionalmente individuate ed all’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie non autorizzano la conclusione che siano per ciò stesso da riformare tutte le sentenze contenenti liquidazioni che a quelle categorie abbiano fatto riferimento.

Quel che rileva è che non siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli, ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale";

ma se, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto.

Nella specie non si sostiene che la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno "biologico", come allora inteso.

11.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale a favore dei genitori del neonato (Euro 40.000,00 ad ognuno di essi in relazione alla data del fatto, oltre agli accessori), ai quali è stato riconosciuto benchè non fossero le vittime del reato di lesioni colpose (astrattamente configurabile) in danno del figlio e benchè non fosse stato indicato il diritto inviolabile della persona alla cui lesione esso veniva correlato.

11.1.- La sentenza impugnata ha affermato che "la prova viene rinvenuta in relazione ai due fondamentali contenuti del danno morale subito dai genitori del M., ossia il dolore causato dalla gravissima menomazione subita in tenerissima età dal figlio – che può ritenersi provato attraverso le presunzioni, atteso lo strettissimo rapporto parentale e la convivenza e la incidenza di tale menomazione sull’organizzazione futura delle loro vite, per far fronte alle necessarie cure, segnata da intense sedute fisioterapiche e continua ginnastica specialistica, come dimostra, la documentazione in atti, relativa anche a viaggi presso istituti del nord d’Italia".

Solo apparentemente il diritto inviolabile leso non è individuato.

Esso, in realtà, consiste nella lesione del rapporto parentale tutelato dagli artt. 29 e 30 Cost..

Cass., n. 8827/03 (cui adde, ex multis, Cass., nn. 13754/06 e 24753/07) ha chiarito "che il riconoscimento dei "diritti della famiglia" ( art. 29 Cost., comma 1) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell’ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorchè il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto".

Nella stessa occasione s’è affermato anche che, "tutte le volte che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patena d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato".

Nel caso di specie sono state esposte dalla corte d’appello circostanze che, per la serietà e la gravità delle lesioni derivate, integrano (non un annullamento, ma tuttavia) una profonda alterazione del complessivo assetto cui s’è fatto riferimento e rendono dunque conforme a diritto la soluzione adottata.

Conclusioni.

12.- I ricorsi sono conclusivamente respinti.

Le spese processuali sostenute dai M. – T., controricorrenti in ordine ad entrambi i ricorsi, vanno rimborsate dai ricorrenti, principale ed incidentale, in proporzione alla quota di spese da ciascuno provocate, quota che si determina nel 60% quanto al C. e nel 40% quanto a Villa del Sole s.r.l.

Le spese processuali relative al rapporto C. Villa del Sole possono essere compensate.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna C.P. e Villa del Sole s.r.l. a rimborsare rispettivamente ai controricorrenti M. – T., il primo Euro 6.120,00 di cui 6.000,00 per onorari, e la seconda Euro 4.080,00 di cui 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge su entrambi gli importi;

compensa le spese quanto al rapporto processuale tra C. P. e Villa del sole s.r.l.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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