Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n.19738 del 29 dicembre 2004 che ha accolto il ricorso della dott.ssa Roberta D.M. avverso i giudizi attribuiti agli elaborati redatti dalla stessa nel corso delle prove scritte del concorso per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento per l’ambito disciplinare K09A (classi di concorso A043,A050,A051 e AO52) bandito il 1 febbraio 1999.
Deduce l’Amministrazione appellante la erroneità della gravata sentenza che avrebbe inopinatamente ritenuto incongruo e superficiale il giudizio espresso dalla commissione d’esame sugli elaborati scritti di italiano e latino svolti in sede concorsuale dalla originaria ricorrente; del pari erronea, a parere della Amministrazione appellante, sarebbe la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto viziata anche la nuova valutazione negativa (impugnata con motivi aggiunti) espressa dalla commissione sugli stessi elaborati della candidata, in esecuzione della ordinanza cautelare di accoglimento ed alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica.
Conclude l’Amministrazione per la integrale riforma, in accoglimento dell’appello, della impugnata sentenza e per il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la parte appellata per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. L’appellata ha interposto altresì ricorso incidentale avverso il capo della impugnata sentenza che ha disposto la ulteriore rinnovazione delle operazioni di correzione degli elaborati.
All’udienza del 14 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la sentenza.
L’appello è fondato e va accolto.
Con unico articolato motivo l’Amministrazione appellante censura la gravata sentenza per aver i primi giudici inammissibilmente sovrapposto il giudizio del consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado alle valutazioni espresse dalla commissione d’esame sugli elaborati scritti di italiano e latino della originaria ricorrente (una prima volta nel corso del procedimento ordinario di correzione e una seconda volta a seguito di pronuncia cautelare propulsiva del Tar).
La censura d’appello appare meritevole di accoglimento.
Va in proposito ricordato, anzitutto, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, che le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, IV, 17 gennaio 2006, n. 176; IV, 3 dicembre 2010 n. 8504).
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l’uno non può essere arbitrariamente dedotto dall’altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità sol perché il Giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita ed il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente, come s’è visto) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
In definitiva, se è pur vero che il giudizio tecnicovalutativo delle commissioni di esame non si sottrae in linea generale al controllo giurisdizionale di legittimità, sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, nondimeno tale controllo non può trasmodare in una vera e propria sostituzione del giudizio espresso dall’ausiliario del giudice a quello dell’organo tecnicoamministrativo nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa; peraltro, non è secondario rilevare che mentre la commissione d’esame esprime le sue valutazioni in sede concorsuale (e quindi tenendo conto del livello di preparazione media dei candidati) e sotto l’osservanza di criteri valutativi predeterminati e indistintamente applicabili a tutti i concorrenti, tanto non avviene normalmente (e, di fatto, non è avvenuto nel caso di specie) per ciò che attiene alle valutazioni operate dall’ausiliario del giudice.
Ciò posto, nel caso in esame è accaduto che il Giudice di primo grado, sulla scorta della soggettiva prospettazione dei fatti della ricorrente di primo grado, abbia affidato ad un consulente tecnico il compito di rivalutare gli elaborati della D.M., giungendo poi a sostituire il giudizio da questi espresso a quello già rassegnato dalla Commissione d’esame. Peraltro, neppure il consulente nominato dal giudice ha espresso giudizi lusinghieri a proposito della prova scritta di latino della originaria ricorrente dato che conclusivamente il consulente ha osservato che "il giudizio e la valutazione numerica espressa dalla Commissione risultano, a parere del sottoscritto, penalizzanti, giacchè se appena sufficiente può ritenersi il commento e scarna è la proposta didattica, largamente positiva è la traduzione; nel complesso, la prova di latino svolta dalla D.M. si colloca su livelli superiori alla sufficienza".
In definitiva il consulente, dopo essersi soffermato su profili dell’elaborato anche negativi, esprime conclusivamente un giudizio di piena sufficienza riguardo alla prova di latino della candidata, giudicata per converso insufficiente dalla commissione d’esame. Ma nessun elemento il consulente o il giudice di primo grado prospettano in ordine ad una ipotetica palese irragionevolezza ovvero alla incoerenza del giudizio formulato della Commissione o ancora alla presenza di eventuali errori di fatto inficianti la valutazione, ciò che avrebbe legittimato l’accesso al sindacato sulla discrezionalità.
Considerazioni analoghe valgono per la seconda valutazione operata dalla commissione d’esame a seguito di ordinanza cautelare del Tar, giudicata anch’essa viziata soprattutto per la ragione che la stessa non avrebbe tenuto conto delle osservazioni svolte dal consulente tecnico. Anche in tal caso tuttavia il primo giudice finisce per sostituire inammissibilmente la valutazione del consulente a quella della commissione d’esame, considerando dotata soltanto la prima, apoditticamente, di un tasso di attendibilità superiore.
In definitiva, alla luce dei rilievi svolti, l’appello va accolto e va respinto il ricorso di primo grado, in riforma integrale della impugnata sentenza
L’accoglimento dell’appello principale e la consequenziale riforma integrale della impugnata sentenza esime il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale, che va dichiarato improcedibile nella misura in cui lo stesso investe un capo della sentenza di primo grado anch’esso travolto dalla presente decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione della particolarità della controversia trattata e del suo epilogo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n.3219 del 2005, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.