Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 11-02-2011, n. 5294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.G. ricorre contro la sentenza d’appello che conferma quella di primo grado di condanna alla pena di mesi sei di arresto per il reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, denunciando inosservanza della legge penale, perchè il giudice non avrebbe tenuto conto che egli, per indigenza e, quindi, per forza maggiore, non ha potuto versare la cauzione fissata al momento dell’applicazione della misura di prevenzione.

2. Il ricorso è inammissibile, anzitutto perchè lamenta una violazione di legge che non è stata dedotta con i motivi d’appello, volti a contestare solamente la misura della pena. In secondo luogo perchè manifestamente infondato, considerato che la sentenza impugnata, nel valutare le condizioni economiche dell’imputato, ha osservato ch’egli svolge la professione di commerciante e, inoltre, che ha commesso più rapine ai danni di istituti bancari nel corso delle quali furono sottratte somme pari a circa L. duecento milioni.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma ritenuta congrua di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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