T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-02-2011, n. 1267 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (e per i motivi in esso dedotti), il signor L.R. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 15.7.2008 – lo si è escluso dalla procedura selettiva indetta – con D.M. n. 3747/2007 – per la "stabilizzazione" del personale volontario dei VV.F..

Nella pubblica udienza del 19.1.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato chiamato per la discussione), si constata che il cennato provvedimento è stato – "medio tempore" – annullato d’ufficio.

Nel dare atto di quanto sopra; e nel rilevare che lo stesso R. (con memoria depositata il 28.12.2010) ha fatto presente che le sue pretese "sostanziali" (a vedersi, cioè, riammettere – senza alcuna "riserva" – alla procedura selettiva "de qua") sono state integralmente soddisfatte, il Collegio – che ravvisa, ad ogni buon conto, giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite – non può che concludere per una declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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