REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 gennaio 2009, n. 2

Regolamento concernente «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2762 di data 24 ottobre 2008 avente ad oggetto «Approvazione del regolamento concernente "Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. in materia di previdenza integrativa"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni del decreto del Presidente Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. 1. Dopo il comma 3-ter dell’art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg. e’ introdotto il seguente: «3-quater. La pensione e’ erogata in rate bimestrali, entro il decimo giorno del mese pari, comprendenti una mensilita’ posticipata ed una anticipata.». 2. All’art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo del comma 1 e’ aggiunto il seguente: «Entro il 30 settembre di ogni anno sono presentate altresi’ le domande per ottenere il contributo previsto dall’art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, per i versamenti arretrati. Tali sono i versamenti per i quali siano stati fissati come termini per la loro effettuazione una o piu’ delle scadenze previste per i versamenti relativi all’anno di riferimento, ancorche’ si riferiscano ad anni precedenti a questo.»; b) al comma 6 le parole: «Prevista dall’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)», sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall’art. 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).». 3. Al punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999 la parola: «Anzianita’» e’ sostituita dalla seguente: «Vecchiaia». 4. Per i versamenti previdenziali relativi al triennio 2005-2007 ed effettuati entro il 31 marzo 2008, in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 7-6/Leg. del 1999, come modificato dalla lettera a) del comma 2 di questo articolo, le domande per ottenere i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, sono presentate entro il 30 giugno 2009.

Art. 2 Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. 1. All’art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L» sono sostituite dalle seguenti: «Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L»; b) alla lettera c) del comma 1, le parole: «Dall’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4 e 4-bis». 2. All’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 1, comma 4, della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale sono presentate: a. entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari; b. entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo pensione complementare.». b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il contributo sia chiesto per versamenti ad un fondo pensione complementare, si applica quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.». 3. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dal seguente: «Le domande per la prima concessione dell’assegno regionale al nucleo familiare previsto dall’art. 3 della legge regionale possono essere presentate in via anticipata tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, come definito dall’art. 4, comma 1, del regolamento regionale, oppure nel corso dell’anno di riferimento stesso.». 4. Dopo l’art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ aggiunto il seguente: «Art. 5-bis (Modalita’ e termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione degli interventi previdenziali previsti dall’art. 4-bis della legge regionale). – 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall’art. 4-bis della legge regionale, relativo al sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore dei lavoratori discontinui, sono presentate all’agenzia entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti al fondo complementare per i quali si richiede il contributo medesimo. 2. Il contributo e’ versato dall’agenzia al "Centro pensioni complementari regionali S.p.a.", di seguito denominato "PENSPLAN", societa’ istituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. 3. L’agenzia stipula con PENSPLAN una convenzione per disciplinare i reciproci rapporti conseguenti all’applicazione dell’art. 4-bis della legge regionale. 4. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d’ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda.». 5. L’allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg. del 2005 e’ sostituito dall’allegato A di questo regolamento. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 23 gennaio 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009, registro n.1, foglio n.3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0425&tmstp=1262938236015

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