REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2009, n. 8

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell’Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonche’ modificazioni dell’art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I II del 4 agosto 2009

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Provincia autonoma di Trento, condividendo gli obiettivi
degli atti dell’Unione europea in materia di malattie
neurodegenerative legate all’invecchiamento e, in particolare, della
malattia di Alzheimer, promuove un sistema integrato di servizi
sanitari e assistenziali finalizzato a prevenire e curare il morbo di
Alzheimer e le altre forme di demenza, nonche’ ad assicurare il
mantenimento e, laddove possibile, il potenziamento delle abilita’
residue sul piano cognitivo-affettivo e clinico-motorio.
2. Per realizzare gli interventi previsti dal comma 1 la
provincia assicura sostegno ai familiari e valorizza il contributo
attivo di tutti i soggetti coinvolti, ivi comprese le organizzazioni
del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.

Art. 2

Obiettivi

1. La Provincia attua nell’ambito della normativa provinciale
vigente gli interventi previsti da questa legge, perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) riconoscimento della centralita’ del paziente e della sua
famiglia come luogo elettivo di cura, anche attraverso programmi di
assistenza dedicata e di formazione periodica alla famiglia stessa;
b) individuazione del distretto quale sede appropriata per il
necessario coordinamento operativo tra competenze e servizi rilevanti
in grado di:
1) valutare il paziente con disturbi
cognitivo-comportamentali sulla scorta di un percorso diagnostico
strutturato;
2) mantenere un contatto e un’interazione continua con il
medico di medicina generale al fine di garantire la continuita’ delle
cure dell’ammalato;
c) diagnosi precoce, individuazione del programma
terapeutico-assistenziale, anche di ordine neuromotorio, cognitivo e
occupazionale, e valutazione della comorbilita’ quale fattore
condizionante l’evoluzione della patologia;
d) potenziamento dell’assistenza domiciliare in collaborazione
con la medicina di base e sviluppo dell’offerta diversificata delle
prestazioni delle strutture residenziali e semiresidenziali in un
contesto di integrazione socio-sanitaria e di coordinamento fra
assistenza ospedaliera e territoriale;
e) creazione di una rete integrata di servizi sociali e
sanitari dedicata ai soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme
di demenza;
f) aggiornamento e formazione del personale sanitario e
socio-sanitario operante nel servizio pubblico, in strutture
pubbliche e private convenzionate, per un approccio centrato sui
bisogni della persona con particolare risalto alla comunicazione,
anche non verbale, a tutela della dignita’ del malato di Alzheimer o
affetto da altre forme di demenza;
g) sostegno, anche di tipo economico, e supporto, in
collaborazione con le associazioni di volontariato, alle famiglie dei
pazienti per l’assistenza domiciliare;
h) conferimento di fondi per la ricerca prioritariamente
finalizzati allo studio e all’implementazione di modelli
assistenziali innovativi, attraverso l’assegnazione di borse di
studio;
i) adesione della provincia alla giornata mondiale
dell’Alzheimer e promozione della cultura della solidarieta’ e delle
reti informali di aiuto.

Art. 3

Articolazione della rete dei servizi sociali e sanitari

1. I servizi sociali e sanitari rivolti ai soggetti affetti dalle
patologie indicate nell’art. 1, comma 1, sono organizzati ed erogati
a livello domiciliare e distrettuale attraverso la seguente rete di
servizi:
a) assistenza domiciliare sociale e sanitaria;
b) servizio specialistico ambulatoriale;
c) assistenza presso centro diurno;
d) assistenza presso nucleo Alzheimer;
e) assistenza presso centro di sollievo;
f) centro di ascolto.
2. La Provincia promuove e attiva la rete dei servizi sociali e
sanitari previsti dal comma 1 avvalendosi dell’azienda provinciale
per i servizi sanitari e attraverso le misure previste dall’art. 41
della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale
sulle politiche sociali).

Art. 4

Servizio assistenza domiciliare sociale e sanitaria

1. Il servizio di assistenza domiciliare sociale e sanitaria e’
erogato, anche in forma integrata, attraverso l’adozione di piani
personalizzati di assistenza diretti ad assicurare risposte
appropriate rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.

Art. 5

Servizio specialistico ambulatoriale

1. Il servizio specialistico ambulatoriale assicura, attraverso
un percorso diagnostico strutturato, la diagnosi precoce e il
trattamento farmacologico dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer
o altre forme di demenza, in modo coordinato con i servizi del
distretto.

Art. 6

Centro diurno Alzheimer

1. Il centro diurno Alzheimer e’ una struttura in cui sono
erogati, in forma semiresidenziale, servizi sanitari e
socio-assistenziali a favore di soggetti affetti da malattia di
Alzheimer o altre forme di demenza. Sono forniti inoltre servizi di
accoglienza, spazi per il riposo, attivita’ di socializzazione,
assistenza alla persona, assistenza infermieristica, servizio di
supporto alla famiglia, al fine di favorire il recupero o il
mantenimento delle capacita’ psicofisiche residue, con lo scopo di
consentire la permanenza della persona nel proprio domicilio, anche
attraverso il sostegno alla famiglia.

Art. 7 Nucleo Alzheimer 1. Il nucleo Alzheimer e’ destinato a soggetti che, a causa di condizioni sanitarie o sociali tali da richiedere un elevato fabbisogno assistenziale, non possono essere mantenuti a domicilio e richiedono una residenzialita’ prolungata o definitiva. 2. Il nucleo Alzheimer garantisce ai pazienti le necessarie condizioni di protezione e sicurezza e, al contempo, appropriati interventi riabilitativi.

Art. 8

Centro di sollievo

1. Il centro di sollievo accoglie in forma residenziale, per
periodi temporanei, persone affette da malattia di Alzheimer o da
altre forme di demenza, assistite a domicilio, per sollevare la
famiglia dall’attivita’ di assistenza e cura, garantendo, al
contempo, la continuita’ dell’assistenza.

Art. 9 Centro di ascolto 1. Il centro di ascolto Alzheimer e’ un servizio offerto dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale sulle politiche sociali, con personale adeguatamente qualificato e formato, che consente l’accesso diretto all’utenza per interventi di informazione sui servizi di accoglienza e di condivisione della problematica e del disagio legati alle patologie.

Art. 10

Contributi alle famiglie

1. Fatti salvi gli interventi previsti dalla normativa
provinciale vigente, la provincia concede contributi per il
mantenimento in ambito familiare della persona affetta da Alzheimer o
da altre forme di demenza. La giunta provinciale stabilisce i criteri
e le modalita’ per l’attuazione di questo articolo in coerenza con
gli obiettivi di questa legge.
2. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili,
secondo criteri e limiti fissati dalla Giunta provinciale, con le
agevolazioni previste a qualsiasi titolo da altre leggi.
3. L’erogazione degli interventi previsti da questo articolo e’
subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale
del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto
dall’art. 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei
soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale
1° febbraio 1993, n. 3.

Art. 11 Associazioni di volontariato 1. La Provincia sostiene l’apporto del volontariato nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, comprese le cooperative sociali e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalita’ coerenti con gli obiettivi di questa legge.

Art. 12 Informazione al consiglio provinciale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale invia alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione illustrativa delle modalita’ da adottare per l’attuazione delle misure previste da questa legge. 2. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

Art. 13

Modificazioni dell’art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n.
10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di
personale

1. All’art. 49 della legge sul servizio sanitario provinciale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dopo le parole: «ovvero la qualifica ad
esaurimento di direttore di divisione» sono inserite le seguenti: «o
che abbiano rivestito posizioni apicali presso aziende o strutture
sanitarie di altre regioni per un periodo di almeno cinque anni»;.
b) alla fine del comma 10 e’ aggiunto il seguente periodo: «La
Giunta provinciale puo’ deliberare l’iscrizione del personale con
qualifica dirigenziale del ruolo amministrativo, professionale e
tecnico, all’albo della dirigenza di cui all’art. 22 della legge sul
personale della Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 23 della
medesima legge.».

Art. 14

Disposizione finanziaria

1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge e’
autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’esercizio finanziario 2009
e di 400.000 euro per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. Alla
copertura di quest’onere si provvede riducendo per pari importo e per
i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi – spese
correnti, unita’ previsionale di base 95.5.110 del bilancio
provinciale.
2. La Giunta provinciale e’ autorizzata ad apportare al bilancio
le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’art. 27,
terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge
provinciale di’ contabilita’).
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 22 luglio 2009

Dellai

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0614&tmstp=1262938236015

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