Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che, con il presente ricorso, gli imputati hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal G.i.p. di Milano poichè ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 609 – octies c.p., commesso in (OMISSIS), per mancanza ed illogicità della motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, i quali sarebbero stati fondati in via esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa, ed in relazione alle esigenze cautelari che sarebbero stati affermate a seguito di una prognosi non fondata su elementi concreti;
atteso che risulta che, medio tempore, è stata disposta la revoca della misura cautelare;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta da S.V.A. e da L.R.M.M. e depositata il 14 dicembre 2010, dalla quale si evince la carenza di interesse alla trattazione del ricorso;
Rilevato che i motivi di ricorso proposti da Z.C.J. A. risultano manifestamente infondati, atteso che l’ordinanza censurata risulta congruamente motivata ed argomentata con riferimento ad elementi concreti quanto alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari;
Rilevata pertanto l’inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
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