REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 11 Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, in conformita’ ai principi previsti dallo Statuto
regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e
successive modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24
(Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivita’ sportive) e
successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla
diffusione della sicurezza nello sport.

Art. 2

Istituzione della giornata regionale della
promozione della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, il giorno 9 febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la
finalita’ di sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti
pubblici e privati sui temi della sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il
programma delle iniziative e degli interventi per la giornata della
promozione della sicurezza nello sport, di seguito denominato
programma.
3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale
per i problemi della sicurezza nello sport di cui all’art. 4 e
proposto dall’assessore regionale competente in materia di sport.
4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza
nello sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita’ per accedere
ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e
rendicontazione.

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito
della giornata regionale per la promozione della sicurezza nello
sport coloro che presentano progetti nei modi previsti dal programma
e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le universita’;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che
svolgono una comprovata attivita’ nell’ ambito della promozione della
sicurezza nello sport.

Art. 4

Istituzione e compiti della Consulta regionale per
i problemi della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, la Consulta regionale per i problemi della
sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, quale
organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche
regionali in favore della sicurezza nello sport, che svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a
favorire e migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi
e nell’esercizio delle attivita’ sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione
delle informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare
riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in
ambito sportivo, dei gestori degli impianti sportivi, nonche’ dei
fruitori, anche in collaborazione con l’Azienda regionale per
l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di fruitori minorenni possono
aderire anche le famiglie o chi ne possiede la potesta’;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualita’
dell’attivita’ motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni
concordate con i professionisti della salute, miranti
all’orientamento dell’attivita’ fisica ed alla prevenzione dei
rischi, nonche’ attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di
salute necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attivita’
motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte
a favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto
conto delle implicazioni che la comunita’ scientifica ascrive ai
fattori socio-culturali nell’insorgenza e nella diffusione, in
particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione
rivolte ad ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da
comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all’abuso di
bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping
involontario, dovuto all’uso di integratori alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di
promuovere la diffusione delle buone prassi.

Art. 5 Composizione della Consulta 1. La Consulta e’ composta da: a) un rappresentante designato dal CONI regionale; b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello regionale; c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) regionale; d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti sportivi presenti a livello regionale; e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale; f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport; g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute; h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici; i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di sport, sentita la competente commissione consiliare. 2. La Consulta e’ presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato.

Art. 6

Costituzione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta e’ costituita con decreto del Presidente della
Regione. I rappresentanti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c) sono rinnovati ogni tre anni.
2. La seduta d’insediamento della Consulta e’ convocata
dall’assessore regionale competente in materia di sport entro
sessanta giorni dalla data di costituzione.
3. La Consulta disciplina le modalita’ del proprio funzionamento
con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di sport.
4. La partecipazione alla Consulta e’ a titolo gratuito.
5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 7 Istituzione del fondo per la sicurezza 1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo dell’ 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato «Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione
della sicurezza nello sport», con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si
provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo
T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo
denominato «Fondo per la realizzazione di interventi volti al
miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi», con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro,
alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari
importo dal capitolo T22501.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0568&tmstp=1263024272449

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