Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni all’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2000, n 19
1. All’art. 13 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 19
(Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico
locale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «I Comuni,
prima di avviare le proceditre di gara, sono tenuti a sottoscrivere
con la Regione un’intesa finalizzata ad individuare le risorse a
carico del bilancio regionale assegnate allo svolgimento del servizio
di trasporto pubblico urbano per l’intero periodo previsto dal bando
di gara. Le attuali reti di servizi nrbani anche se giu’ approvate,
vanno razionalizzate commiserate allo stanziamento del bilancio
regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono abrogate le
norme regionali in contrasto.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
extraurbano ha luogo mediante l’esperimento di una gara a procedura
ristretta e l’aggiudicazione e’ effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e
integrazioni. La rete regionale dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale extraurbano e’ messa a gara in un unico lotto. Per il
servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per
territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I
soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal
decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e
integrazioni. I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli
previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto
pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) idonea capacita’ tecnica e professionale, prevista dalle
vigenti leggi in materia;
b) dimostrazione di avere svolto, in forma singola o
associata, negli ultimi tre anni attivita’ di trasporto pubblico
locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento
dell’ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a
gara;
c) capacita’ economica e finanziaria. La capacita’
economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere
dimostrata, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
uno dei seguenti documenti:
1) bilancio dell’impresa, in forma singola o associata, dal
quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre
esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attivita’
di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;
2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti
bancari, atte a dimostrare la capacita’ finanziaria dell’impresa.»;
d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara e’ tenuto ad
eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non puo’
essere ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto disposto dalla
vigente normativa. E’ ammesso il subappalto per una quota non
superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di
servizio, previa autorizzazione dell’ente affidante. Nel bando di
gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi
di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di
subappalto. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
ed e’ tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di
trasporto pubblico;
3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo,
anche a seguito dell’espletamento di procedure di affidamento
concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il
trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento
occupato in quella cessante e’ disciplinato dall’art. 26
dell’allegato A) al regio decreto 8gennaio 1931, n. 148. L’impresa
subentrante garantira’, al momento del subentro, l’applicazione dei
contratti in essere nell’azienda cedente, salvo adeguarli o
migliorarli. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalita’
di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.».
Art. 2
Abrogazione di comma all’art. 14
della legge regionale n. 19/2000
1. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 19, e’ abrogato.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009
IORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0431&tmstp=1263024272449