Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L’art. 3 della legge regionale n. 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio e’ previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di € 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra € 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo. 2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l’accordo, l’ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilita’ autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione. 3. Il contributo di cui al comma 1 e’ aggiornato, a decorrere dal mese di ogni anno, mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT. 4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri Uffici territoriali. L’eventuale assegnazione di locali ed attrezzature e’ deliberata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 5. Eventuali economie sulla competenza dell’anno precedente sono riassegnate alla competenza dell’anno successivo.».
Art. 2
1. L’art. 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive
modificazioni, e la relativa Tabella «A» allegata sono sostituiti dal
seguente articolo:
«Art. 5. – 1. E’ messo a disposizione di ciascun gruppo
consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una
unita’ di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.».
Art. 3
1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina
relativa all’attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il
loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge i presidenti dei gruppi consiliari provvedono ad adeguare alle
nuove disposizioni gli incarichi ed i rapporti di lavoro in essere,
mediante conferma, risoluzione, modifica o rinnovazione dei relativi
contratti individuali.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009
IORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0433&tmstp=1263024272449