T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 242 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorso riguarda straniero cui è stata negata l’emersione perché l’asserito datore di lavoro ha negato di averlo mai conosciuto,

– in ricorso si afferma che il ricorrente ha pagato 4.000 euro per ottenere di trovare una persona disponibile a presentare per lui la domanda di regolarizzazione, e si duole che dopo aver ricevuto i soldi l’asserito datore di lavoro non abbia mantenuto i patti,

– la posizione del ricorrente, che ammette di aver concorso in un reato avendo pagato un soggetto che non conosceva perché questi presentasse la domanda di regolarizzazione, non può essere valutata positivamente dal Tribunale,

– a prescindere da tutti gli altri rilievi che si possono effettuare sulla operazione fraudolenta messa in piedi (e per i quali si trasmettono gli atti alla Procura della Repubblica), occorre infatti considerare che il ricorrente afferma che il primo incontro con l’asserito datore di lavoro sarebbe avvenuto nel settembre del 2009 (pagina 1 del ricorso, prima frase del paragrafo 2), e quindi non può essere stato costituito alcun tipo di rapporto di lavoro utile per ottenere la regolarizzazione, posto che l’art. 1ter l. 102/09 consentiva di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari che fossero avvenuti tra il 1. 4. 2009 ed il 30. 6. 2009, date in cui il ricorrente ammette di non aver ancora conosciuto colui che poi chiederà di regolarizzarlo come badante o colf,

– la regolarizzazione è stata chiesta quindi senza che ne sussistessero i requisiti attraverso una operazione illecita, non può pertanto essere apprezzata la censura di difetto di istruttoria (secondo motivi di ricorso), né quella di mancanza di comunicazione d’avvio (peraltro, secondo la giurisprudenza, non dovuta nei procedimenti ad istanza di parte), ed il ricorso deve essere respinto,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa (se dovuti)

DISPONE che copia del ricorso, dei documenti ad esso allegati e di questo provvedimento siano trasmessi alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Bergamo perché valuti se procedere nei confronti di A.G., M.J.I. e C.R.L. per il reato previsto e punito dall’art. 1ter, co. 15, l. 102/09.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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