Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 14-02-2011, n. 5338 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 24 Giugno 2002 il Sig. C. è stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609 – bis c.p., nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di Catania con la sentenza qui impugnata ha respinto i motivi volti alla rinnovazione del dibattimento e alla pronuncia di assoluzione. Ha, invece, applicato l’ipotesi di minore gravità del fatto prevista dall’art. 609 – bis c.p., u.c., e ridotto conseguentemente la pena a quella di due anni di reclusione.

Avverso tale decisione il Sig. C. propone ricorso tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello fornito una motivazione solo apparente e carente su aspetti essenziali dei motivi di appello. Dimentica la Corte di motivare sul rigetto dell’istanza di rinnovazione del dibattimento per ascoltare anche la teste G.N.S.;

omette la Corte di esaminare le palesi contraddizioni, che il Tribunale aveva dovuto affrontare, fra il racconto della persona offesa e quella dei testimoni oculari ( M. e G.) e la motivazione si riduce ad una apodittica affermazione di linearità dei racconti e del quadro probatorio che, invece, non corrisponde ai dati del processo.

Con secondo motivo lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione

Ritiene la Corte che i motivi di ricorso siano infondati.

1. Quanto alla prescrizione per il reato di violenza sessuale, come qualificato ai sensi dell’ultima parte del 609 – bis c.p., la Corte rileva che pacificamente si è in presenza di circostanza attenuante e non di reato autonomo, così che il termine massimo di prescrizione va fissato in dodici anni e sei mesi e non nel più breve termine di sette anni e sei mesi cui il ricorrente opera evidentemente riferimento.

2. Venendo al primo motivo di ricorso, la Corte valuta opportuno muovere da alcune premesse in fatto che la decisione di primo grado ritiene accertate, nel senso che:

– la persona offesa scese dall’auto del ricorrente e si recò a chiedere aiuto ad un’auto che si era nel frattempo avvicinata lungo la stradina secondaria ove il ricorrente aveva fermato la propria vettura;

– che il conducente (un agente di polizia), della seconda auto che aveva sostato a fari spenti, non vista dal ricorrente dalla persona offesa, a qualche decina di metri dalla vettura dei protagonisti, ha riferito di avere notato che l’uomo e la donna stavano apparentemente litigando;

– che il ricorrente aveva reagito con modalità irruente al tentativo della persona offesa di salire sulle seconda vettura;

– che l’agente di polizia aveva compreso che qualcosa non andava nei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa, tanto da estrarre l’arma di ordinanza, bloccare il ricorrente e far intervenire i verbalizzanti;

– che questi ultimi avevano rilevato che la persona offesa era agitata e presentava dolore;

– che il referto medico redatto il giorno successivo ai fatti ha attestato leggere lesioni alla gamba e al rachide, ritenute dai giudici di merito compatibili col racconto della persona offesa;

– che una parte del racconto della medesima non ha trovato elementi di riscontro nella testimonianza dell’agente di polizia e della persona che era con lui.

In tale contesto la sentenza di primo grado ha esaminato puntualmente il materiale testimoniale e la sua rilevanza nella ricostruzione dei fatti alla luce del racconto della persona offesa, giungendo alla conclusione che le minime differenze esistenti tra i diversi racconti non mettono in dubbio l’attendibilità della vittima e impongono di giungere alla condanna dell’imputato.

A fronte di tali risultanze, l’atto di appello ha proposto censure concernenti la valutazione del dato probatorio e prospettato la necessità di un nuovo esame dei due testimoni oculari. Ritiene la Corte che la richiesta rinnovazione del dibattimento sia caratterizzata da evidente genericità, nel senso che mira a riesaminare i testi su circostanze già oggetto di esame e si pone in tal modo in contrasto con la natura eccezionale dell’istituto previsto dall’art. 603 c.p.p.. A ciò consegue che nessun vizio sussiste nella decisione dei giudici di appello di non accogliere la richiesta dell’appellante.

Quanto, infine, al lamentato vizio di motivazione, la Corte osserva che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995 – 23 febbraio 1996, Facilini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica della lette) dell’art. 606 c.p.p., apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio – 14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15 – 21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione del citato principio interpretativo al caso in esame impone di concludere che non sussiste alcun vizio motivazionale della decisione impugnata, che, per quanto estremamente sintetica, non ha omesso di esaminare le censure proposte, risulta coerente con le risultanze processuali e immune da manifesta illogicità.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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