Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con sentenza pronunziata ex art. 444 c.p. in data 5 novembre 2009, applicava a R.D. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B) e comma 2 bis commessa in (OMISSIS) – concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, la pena di UN mese, giorni DIECI di arresto ed Euro 1.200 di ammenda con conversione della pena detentiva in Euro 1.520 di ammenda, così determinando la pena complessiva in Euro 2.720 di ammenda.
Al predetto era altresì irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per Cassazione il R. per tramite del difensore censurando la pronunzia del Tribunale sotto il profilo dell’inosservanza o dell’erronea applicazione della legge penale e del difetto di motivazione, in ordine alla statuizione relativa all’irrogazione della sospensione della patente di guida. Il Primo Giudice, in violazione degli artt. 132 e 133 c.p., aveva omesso di commisurare la durata della sanzione accessoria alla gravità del reato commesso dal prevenuto che aveva guidato in stato di ebbrezza,con un tasso alcoolemico pari a gr./l. 0,92 e quindi di poco superiore al limite di legge di 0,8 gr./l. A fronte della obiettiva modestia della violazione commessa, non appariva giustificata l’irrogazione della sanzione della sospensione della patente di guida in misura pari al massimo edittale, peraltro in difetto di qualsivoglia motivazione in ordine al criteri applicati nel caso concreto. Il Tribunale non avrebbe potuto sottrarsi a siffatto preciso obbligo (come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità) essendo l’applicazione della suddetta sanzione accessoria esclusa dagli accordi delle parti ed assoggettata invece al suo potere discrezionale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ del tutto pacifico che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non rientra negli accordi tra le parti agli effetti dell’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e segg..
Ne discende che sul giudice grava l’obbligo di motivare il proprio convincimento nei casi in cui, nell’irrogare detta sanzione accessoria, si discosti significativamente dalla misura minima prevista dalla legge o addirittura la applichi nella misura massima o si avvicini a tale misura (Sez. 4 n. 19668/2009).
Nel caso di specie, come legittimamente denunziato dal ricorrente, il Tribunale di Roma, pur avendo applicato la sanzione accessoria de qua, nella misura massima prevista all’epoca del fatto ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), nel testo novellato dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117 conv. con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, in vigore dal 4 agosto 2007, ha del tutto omesso qualsivoglia motivazione al riguardo.
Ne deriva l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente al punto relativo alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Roma, altro magistrato.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma – altro magistrato – per nuovo esame sul punto.
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