Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Gli imputati C.G. e M.R. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14, comma 1, art. 18 bis, comma 2, perchè, la C. quale legale rappresentante del Gruppo Prime s.r.l., ed il M. quale amministratore di fatto di detta compagine, titolare dei locali (OMISSIS), impiegavano lavoratori notturni senza la prescritta valutazione dello stato di salute di costoro (accertato in (OMISSIS)).
Con sentenza n. 589/09 del 8.10.2009, depositata il 13 ottobre 2009, il Tribunale di Fermo ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato loro contestato e li ha condannati alla pena di Euro 3.000 di ammenda oltre le spese processuali.
Secondo l’impugnata sentenza la prova della responsabilità di entrambi gli imputati, nelle qualifiche rispettivamente contestate nella rubricata imputazione, in ordine al reato ai medesimi ascritto, emergeva compiutamente dal contenuto dei documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e dalla deposizione resa in giudizio dal teste P.F., il quale ha confermato di avere eseguito un’ispezione, nella notte del (OMISSIS), presso i locali notturni (OMISSIS) ubicati in v. (OMISSIS), rinvenendovi impiegati al lavoro 24 stranieri (tutti identificati e compiutamente generalizzati) privi della prescritta valutazione dello stato di salute di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 14.
Il tribunale ha poi rilevato che la C. risultava essere la legale rappresentante della società che aveva posto in essere le attività ispezionate con conseguente obbligo di vigilanza sulla corretta conduzione delle stesse; il M. si era autoqualificato a sua volta come responsabile di fatto dei locali e gestore degli stessi in forza di mandato ad negotia rilasciatogli in data 5.10.2000 dalla coimputata e, come tale, è stato riconosciuto da tutti i lavoratori presenti, che hanno dichiarato di attenersi al suo potere direttivo.
2. Avverso questa pronuncia gli imputati hanno proposto appello.
Motivi della decisione
1. L’appello come tale è inammissibile trattandosi sentenza non appellabile: l’art. 593 c.p.p., comma 3, prevede infatti che sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.
Ed infatti, a seguito della modifica dell’art. 593 c.p.p., comma 3, ad opera della L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 13, è stata ripristinata l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti; ma è rimasta l’inappellabilità delle sentenze di condanna per reati contravvenzionali per i quali sia stata applicata, come nella specie, la sola pena dell’ammenda.
L’impugnazione degli imputati può però convenirsi in ricorso per cassazione; cfr. Cass. pen., sez. un., 31 ottobre 2001, Bonaventura, che ha affermato che, qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice erroneamente adito deve, previa verifica dell’impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà d’impugnare, trasmettere gli atti al giudice competente, non necessariamente attraverso l’adozione di un provvedimento formale che dia la sua esatta qualificazione all’impugnazione, ma con semplice nota di trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Così convertito, il ricorso è comunque inammissibile.
I ricorrenti infatti muovono mere censure di merito relativamente alla riferibilità ad essi della condotta loro contestata ed alla irrilevanza dell’espletata ispezione così esprimendo un mero dissenso valutativo delle risultanze processuali apprezzate dal giudice di merito con motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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