Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-02-2011, n. 5593 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tt. MONETTI Vito che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del tribunale di Napoli, in data 2.2.2010, C. A., arrestato in flagranza per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per essere stato colto in aperta violazione degli obblighi derivanti dalla misura di sorveglianza speciale a lui imposta. In particolare, sullo stesso gravava l’obbligo di non uscire dall’abitazione prima delle ore 7.00 e di non rientrarvi dopo le ore 20, ma il medesimo alle ore 22,20 del giorno 1.2.2010, non era stato trovato in casa.

Il giudice monocratico in base all’annotazione del commissariato di Fratta maggiore, – da cui risultava che nel corso di un primo accesso alle ore 22,20 C. non era stato trovato in casa e che lo stesso interessato ammise poi di essersi allontanato dall’abitazione a seguito di contrasti con il padre – affermava la sua colpevolezza.

Gli venivano concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, contestata in termini di recidiva infraquinquennale e gli veniva inflitta la pena suindicata.

2. Contro la sentenza interponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la corte d’Appello di Napoli per dolersi del giudizio di bilanciamento espresso in sede di merito, precluso a suo dire, in termini di prevalenza delle circostanza attenuanti sulla recidiva, dall’art. 69 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Risulta infatti che all’imputato venne contestata solo la recidiva infraquinquennale, per cui si versa nell’ipotesi di cui all’art. 99 c.p., comma 2, n. 2, ipotesi in relazione alla quale non opera la limitazione prevista dall’art. 69 c.p., comma 4 per i recidivi ex art. 99 c.p., comma 4: il giudizio di bilanciamento espresso in termini di prevalenza non era quindi precluso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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