Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di appello, notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 22 novembre 2010, il signor G.D.I. contestava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. II di Salerno, n. 7526/09 del 10 dicembre 2009, con la quale era stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto per l’esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale n. 393/2008, già oggetto della sentenza n. 18/2009, di accoglimento del ricorso proposto in via di ottemperanza.
Con la seconda delle sentenze veniva annullato l’atto dichiarativo di pubblica utilità (decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 27 settembre 1988), riferito ad immobili di proprietà dell’attuale appellante in località Civita del Comune di Atripalda, con effetti caducanti sulla determinazione dell’indennità di esproprio e dei successivi decreti di proroga dei termini. Nella prima sede di ottemperanza (sentenza n. 18/2009 cit.) – rilevata l’ammissibilità del giudizio con riferimento ad una sentenza esecutiva, benché non ancora passata in giudicato – si dichiarava l’obbligo del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di dare esecuzione alla predetta sentenza n. 393/2008, con rilascio degli immobili detenuti sine titulo entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza stessa e nomina, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, di un Commissario ad acta. Nella successiva sentenza n. 7526/09, attualmente in esame, si rilevava invece che – a seguito di un nuovo decreto di acquisizione dei medesimi immobili, emesso il 24 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 ed eventualmente da impugnare in via autonoma – il giudizio di ottemperanza ancora in corso avrebbe dovuto ritenersi improcedibile, non risultando applicabile l’art. 21septies della legge n. 241 del 1990, come integrata dalla legge n. 15 del 2005 (nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato), in quanto l’atto in questione risultava emanato prima della scadenza del termine annuale per il passaggio in giudicato della ricordata sentenza n. 393/2008 (essendo da ritenere nulla – ai fini dei termini per l’appello – l’effettuata notifica della sentenza stessa all’Avvocatura distrettuale, anziché a quella generale, dello Stato).
Nella presente sede è stata sottolineata l’appellabilità della sentenza in questione, in quanto innovativa del rapporto dedotto in giudizio, con prospettata inapplicabilità del citato art. 43 D.P.R. n. 307 del 2001, dichiarato incostituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame non possa trovare accoglimento, in quanto la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale risulta intervenuta mentre era ancora in corso la fase esecutiva della più volte citata sentenza n. 393/2008, ma con incidenza su un atto che non era stato oggetto del giudizio originario e che non poteva ritenersi nullo, essendo stato emanato – prima della formazione del giudicato – in base ad una norma che espressamente attribuiva all’amministrazione il potere di acquisire al proprio patrimonio beni utilizzati per scopi di interesse pubblico, anche "in assenza di valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità".
In tale situazione l’esecuzione della sentenza, già oggetto di richiesta di ottemperanza, non poteva più avere corso, in presenza di un provvedimento che superava il precedente ordine di restituzione dell’immobile, in base ad una specifica fonte normativa legittimante di cui poteva essere discussa (come poi in effetti avvenuto) la costituzionalità, ma non anche l’efficacia.
Solo la tempestiva impugnazione del predetto provvedimento, d’altra parte, poteva impedire che l’inutile decorso dei termini di decadenza, implicando consolidazione del provvedimento stesso, esaurisse il rapporto prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2461; VI, 9 dicembre 2008, n. 6097 e 15 dicembre 2009, n. 7920; IV, 11 settembre 2009, n. 5479)
Correttamente pertanto, ad avviso del Collegio, il giudizio di ottemperanza in via di conclusione veniva dichiarato improcedibile, fatto salvo l’esito del giudizio, eventualmente avviato in rapporto al nuovo provvedimento.
Nei termini precisati l’appello non appare dunque meritevole di accoglimento. Quanto alle spese giudiziali della presente fase di giudizio, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della vicenda dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando, respinge l’appello come in epigrafe proposto.
Compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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