Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle odierne appellanti F.B. e I.B. avverso il verbale n. 4 del 7 luglio 2009 della Commissione esaminatrice costituita presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel concorso pubblico per esami per 1 posto di storico dell’arte nella regione Lombardia, con cui sono stati loro assegnati i punteggi finali relativi alle prove orali sostenute in pari data; hanno contestato i giudizi ivi contenuti, sia numerici che sintetici, oltre che la relativa graduatoria finale contenuta nel suddetto verbale da cui si evince che le ricorrenti non hanno superato la prova orale.
Ad avviso del primo giudice, trattandosi di concorso per un solo posto di storico dell’arte, sussisterebbe un conflitto di interessi fra le interessate, le stesse non potendo ricavare entrambe, dall’annullamento dell’atto impugnato, la soddisfazione del proprio interesse ad essere dichiarate vincitrici del medesimo concorso.
Il giudice territoriale ha, al riguardo, richiamato l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, affinché possa eccezionalmente riconoscersi a più soggetti la facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo, gli stessi debbono allegare e dimostrare la titolarità delle rispettive posizioni di interesse, da fare valere in giudizio, che non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, in modo tale che l’eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro.
Insorgono le appellanti sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiedono l’annullamento.
All’udienza del 3 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso va accolto.
Merita accoglimento il primo motivo di gravame, con cui si contesta la sentenza gravata laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sul rilievo della sussistenza di un conflitto di interessi tra le due ricorrenti.
Giova considerare, al riguardo, che più soggetti hanno solo eccezionalmente la facoltà di impugnare insieme (ricorso collettivo) un provvedimento amministrativo: è quanto accade allorché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, in modo tale che l’eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro (Cons. Stato, V, 15 ottobre 2009, n. 6323; V, 10 settembre 2009, n. 5425).
Ebbene, è quanto ad avviso del Collegio si registra nel caso di specie.
Invero, le posizioni azionate dalle due ricorrenti al momento del ricorso in primo grado erano omogenee sia con riferimento al petitum che alle doglianze dedotte e all’interesse perseguito.
Il ricorso di primo grado è stato proposto, invero, con l’intento di ottenere, previo annullamento delle prove orali, il rinnovo di quel segmento di procedimento ritenuto illegittimo: rinnovo destinato a risolversi con vantaggio per entrambe le parti ricorrenti.
Solo successivamente, invero, in relazione alle conseguenti determinazioni dell’Amministrazione, può sorgere conflitto di interesse tra le odierne appellanti.
Ciò posto quanto all’ammissibilità del ricorso di primo grado, ritiene il Collegio che lo stesso non possa considerarsi improcedibile.
Con l’atto introduttivo, invero, le ricorrenti hanno impugnato in primo grado il verbale n. 4 del 7 luglio 2009 della Commissione esaminatrice con cui sono stati loro assegnati i punteggi finali relativi alle prove orali sostenute in pari data: nel farlo, hanno contestato i giudizi ivi contenuti, sia numerici che sintetici, oltre che la relativa graduatoria finale contenuta nel suddetto verbale da cui si evince che le ricorrenti non hanno superato la prova orale.
La mancata impugnazione del successivo decreto del 15 gennaio 20101, recante approvazione formale della graduatoria, non può pertanto comportare l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso, trattandosi di atto solo ricognitivo di graduatoria contenuta nel citato verbale n. 4 del 7 luglio 2009, destinato quindi ad essere automaticamente travolto in conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto, senza che peraltro possa in ciò scorgersi la compromissione della posizione e dei diritti processuali dei controinteressati, già tali rispetto all’indicato verbale.
Così ritenuta l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso di primo grado, ritiene il Collegio fondate le censure di merito dedotte in appello e appositamente riproposte con l’atto di gravame.
In specie, appare dirimente la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Come già osservato dal Consiglio di Stato, la citata disposizione, prescrivendo nei concorsi indetti per l’accesso a posti di pubblico impiego l’estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l’imparzialità della commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce la astratta conoscibilità, e la cui inosservanza determina l’illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della commissione (Cons. Stato, sez. V. 16 giugno 2009, n. 3882).
In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere alla ripetizione della prova orale della procedura selettiva.
Segue la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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