Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-02-2011) 16-02-2011, n. 5803 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8.7.2008, il Tribunale di Caltagirone, fra l’altro, dichiarò D.S.B.G. e G.S. responsabili del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e li condannò alla pena di anni 8 di reclusione ciascuno, pene accessorie.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 20.1.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di D.S. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto la Corte d’appello non avrebbe risposto alle doglianze formulate con i motivi di gravame, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado ed attribuendo rilevanza a meri rapporti di conoscenza o vicinanza penalmente irrilevanti; sarebbero state travisate le dichiarazioni dell’imputato laddove le si è intese nel senso che egli si recava nello stabile ove abita L. R. solo per incontrare il nipote T., mentre egli si recava anche per incontrare il nipote, ma soprattutto per incontrare L. R. che conosce da sempre; nei motivi di appello era stato evidenziato quale elemento a favore dell’imputato il mancato riconoscimento di costui da parte dei collaboratori di giustizia; nè nella sentenza di primo grado nè in quella di appello si è data risposta a tale doglianza; la Corte territoriale ha considerato di sicuro rilievo l’intercettazione della conversazione avvenuta in contrada (OMISSIS), trascritta nel ricorso; D.S. intervenne nella conversazione solo per riferire di non aver potuto accompagnare B., in un momento successivo rispetto all’iniziale incontro e molto prima che arrivassero i palermitani che egli non incontrò; non vi sarebbe alcuna confidenza nell’uso dell’appellativo "zio P.";

neppure è precisato quale ruolo avrebbe avuto il ricorrente nella consorteria mafiosa e quale contributo apprezzabile avrebbe apportato; la responsabilità non sarebbe stata perciò accertata oltre ogni ragionevole dubbio;

2. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione della natura, entità e modalità dei fatti, non meglio precisate; in ordine alla determinazione della pena la Corte territoriale si limita ad un generico richiamo all’art. 133 c.p. e senza rispondere alla specifica censura sulla ritenuta eccessiva severità della pena.

Il difensore di G.S. deduce:

1. vizio di motivazione in relazione all’aver la Corte territoriale trascurato la pronuncia assolutoria (anche se non definitiva) dell’imputato da parte del Tribunale di Catania nel procedimento relativo all’estorsione A.; peraltro la motivazione della sentenza impugnata si fonda solo sugli esiti di alcuni servizi di osservazione e pedinamento e in alcune intercettazioni ambientali;

ogni elemento indiziario è comunque collegato alla estorsione A., dalla quale G. è stato assolto; la Corte d’appello ha ritenuto provato che G. abbia sottratto 20.000.000 di lire spettanti a L.R. mentre il Tribunale di Catania ha ritenuto esservi incertezza probatoria sul punto e comunque l’imputato avrebbe agito per assicurare l’incolumità propria e dell’amico A.; è stata enfatizzata la presunta richiesta al gruppo per un intervento in relazione ad una controversia di lavoro con una dipendente, peraltro conclusasi con una transazione; se davvero G. fosse stato appartenente al sodalizio mafioso la controversia non sarebbe insorta; il Tribunale di Catania ha osservato che se la richiesta di intervento ci fosse stata sarebbe un elemento a favore dell’imputato il fatto che la "doverosa" assistenza ad un associato non sia stata prestata; la Corte territoriale non è riuscita a dar conto di elementi certi dai quali desumere l’intraneità di G. all’associazione: non vi è nè la rituale affiliazione nè la qualifica di uomo d’onore, non è stata valutata l’assoluzione dal reato associativo e neppure la dichiarazione liberatoria resa da A. nel procedimento per estorsione; riguardo al periodo di tempo oggetto di contestazione la sentenza di primo grado aveva ridimensionato, solo in motivazione, l’arco temporale fra il 2001 ed il 2005; non vi sarebbero elementi seri fino al 2004; gli incontri tra G. e L.R. darebbero luogo, secondo il primo giudice, a meri sospetti; quelle successive sono afferenti solo l’estorsione A.; peraltro le intercettazioni fra terzi dovrebbero essere ponderate con rigore e sorrette da riscontri;

2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto:

a) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 46, le intercettazioni successive al 28.12.2002 sarebbero inutilizzabili in quanto, a fronte di una richiesta di proroga di giorni 20 a decorrere dal 26.12.2002, depositata il 24.12.2002, il G.I.P. autorizzava in data 28.12.2002, non essendo intervenuta tempestiva proroga, una nuova intercettazione ed il P.M., in data 28.12.2002, emetteva decreto di intercettazione per giorni 40; l’autorizzazione sarebbe perciò stata emessa in carenza di richiesta del P.M.; non vi è in atti verbale attestante l’effettivo inizio delle operazioni, all’interno e nelle adiacenze della masseria (OMISSIS); vi è un verbale attestante l’effettuazione delle operazioni dal 12.8.2002 al 21.2.2004, anche se le operazioni subirono uno stacco dal 25.12.2002 al 28.12.2002; ciò è del resto evidenziato nel verbale delle operazioni relative alla Renault Clio; il decreto del P.M. in data 28.12.2002 è privo di motivazione in relazione all’utilizzazione di impianti esterni per l’affermata ma non motivata insufficienza od inidoneità degli impianti in essere presso la Procura della Repubblica; neppure sono motivate le eccezionali ragioni di urgenza; ne segue l’inutilizzabilità delle intercettazioni successive; in ogni caso la nuova autorizzazione avrebbe dovuto essere identificata in modo diverso e non sussunta sub 46;

b) con riferimento al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 73, il decreto di urgenza datato 23.5.2003 del P.M. e la convalida del G.I.P. sono invalidi anzitutto per l’indeterminatezza del luogo di ascolto, indicato come località (OMISSIS);

inoltre nel decreto non sono motivate la insufficienza ed indisponibilità degli impianti e le ragioni di urgenza; trattandosi di provvedimento d’urgenza del P.M. le intercettazioni non avrebbero potuto superare i 15 giorni; in ogni caso il termine di 40 giorni scadeva il 3.7.2003 (essendo cominciate le operazioni il 24.5.2003), ma la prima richiesta di proroga è del 12.7.2003 per giorni 20 a decorrere dal 16.7.2003; il G.I.P. autorizzava la proroga il 14.5.2003; tutte le intercettazioni successive al 3.7.2003 sarebbero perciò inutilizzabili;

c) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 87 il decreto di urgenza del P.M. non precisa le ragioni di inidoneità degli impianti in essere presso la Procura per l’effettuazione delle intercettazioni nel carcere di Palermo Pagliarelli; in ogni caso le intercettazioni non avrebbero potuto superare i 15 giorni, siccome disposte d’urgenza dal P.M.; d) in relazione al decreto n. 60/2000 R.R.I.T. sub 98 per le stesse ragioni esposte con riferimento all’intercettazione sub 87;

inoltre non si rinviene verbale di inizio e fine delle operazioni;

la Corte territoriale non ha motivato sull’eccezione relativamente alla inidoneità o indisponibilità degli impianti;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Con motivi nuovi il difensore di G.S. ha:

1. prodotto il decreto reiettivo di richiesta di misura di prevenzione proposta nei confronti dell’imputato, dal quale si evince che non vi sono altri indizi di pericolosità sociale, sicchè l’indizio di appartenenza ad associazione mafiosa deriverebbe solo dal ruolo di delegato al pagamento del pizzo su richiesta di A.;

2. segnalato l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.

All’odierna udienza il difensore di G.S. eccepiva l’incompetenza per materia del Tribunale e della Corte d’appello in quanto il reato sarebbe stato di competenza della Corte d’assise.

Ciò determinerebbe la nullità delle sentenze di primo grado e d’appello, siccome pronunziate prima del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con L. 6 aprile 2010, n. 52, in vigore dal 13.2.2010.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 26 c.p.p., comma 2 sarebbero inutilizzabili le prove assunte da giudice incompetente per materia, se ripetibili, salvo che per le contestazioni.

L’eccezione di incompetenza per materia è manifestamente infondata.

Questa Corte aveva affermato che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un’associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), appartiene alla competenza della Corte d’Assise e non a quella del Tribunale, qualora la consumazione del reato si sia protratta anche successivamente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005.

(Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4964 del 21.1.2010 dep. 8.2.2010 rv 245365).

Peraltro il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52, ha ristabilito la competenza del Tribunale.

Tale decreto legge ha altresì stabilito la competenza del Tribunale (e quindi della Corte d’appello) per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. (13.2.2010), salvo che fosse già stato aperto il dibattimento in Corte d’assise (ipotesi che nel caso in esame non ricorre, avendo la Corte d’assise dichiarato la propria incompetenza).

Per procedimento in corso non può che ritenersi il procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile, sicchè, ai fini della disposizione transitoria, è irrilevante che fosse già stato pronunziato il dispositivo del giudizio di appello.

In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle prove assunte dal giudice che si assume fosse incompetente, va rilevato che la disposizione transitoria di cui all’art. 2 D.L. cit., ha sanato tale incompetenza.

In ogni caso è generica la dedotta inutilizzabilità dal momento che non sono specificate le prove che sarebbero affette da tale vizio.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. S. è generico.

Per la parte in cui deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni siccome i decreti che le disponevano non erano motivati in punto di urgenza e di indisponibilità degli impianti il motivo è una mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello, alle quali la Corte territoriale ha risposto citando giurisprudenza di legittimità e rilevando che, alla luce degli orientamenti citati i decreti erano motivati.

Neppure una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l’inammissibilità del ricorso.

Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:

– Sez. 4^, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

– Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634:

"E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso".

– Sez. 4^, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

Peraltro, sia in relazione a tali eccezioni, sia con riferimento alle ulteriori deduzioni, con specifico riferimento alle date indicate ed ai periodi che si assumono scoperti nei provvedimenti di autorizzazione e proroga, questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l’atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l’inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che – pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento – l’applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l’atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo". (Cass. Sez. 4^, sent. n. 31391 del 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746).

Nel caso di esame tali decreti non fanno parte del fascicolo inviato a questa Corte, non sono allegati al ricorso e neppure è precisato la esatta collocazione nel fascicolo della Corte territoriale, sicchè il motivo è generico.

Vero è che con nota deposita in data 17.1.2011 il difensore ha prodotto un dvd contenente la copia degli atti relativi alle intercettazioni e chiesto l’acquisizione della documentazione integrale, ma da un lato ciò non può sanare una inammissibilità originaria per genericità e per altro verso, comunque non indica la collocazione nel fascicolo del giudice a quo o nel fascicolo del P.M. degli atti che sarebbero da acquisire.

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.S. ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. sono manifestamente infondati ed in gran parte svolgono censure di merito.

La Corte d’appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado sottolineando i contatti fra gli imputati e gli elementi di spicco dell’organizzazione mafiosa, ponendosi permanentemente a disposizione dell’associazione.

In particolare per D.S. si afferma che egli ha intensamente frequentato L.R.F. capo dell’organizzazione operante nel Calatino e che era smentita l’affermazione di costui di essersi recato a trovare il nipote T.G. (peraltro genero di L.R. e ritenuto anch’egli collegato all’associazione mafiosa) in quanto fu visto in compagnia di L.R. e costui si recò nell’abitazione di D.S. alle 6.11 del 16.3.2001.

Inoltre D.S. frequentava anche altri appartenenti all’associazione mafiosa.

Non solo, ad avviso dei giudici di merito, non vi sono giustificazioni alternative alla partecipazione al sodalizio relativamente a tali frequentazioni, ma le intercettazioni evidenziano la partecipazione a conversazioni aventi ad oggetto le attività dell’associazione e che la mera presenza implicava sicuro affidamento del D.S..

Quanto a G. sono evidenziati non solo i rapporti di frequentazione con L.R., ma la sua attività di rassicurazione dei Mi..

Il ruolo di rilievo sarebbe evidenziato dalla vicenda dell’impossessamento della somma di 20.00.000 di lire senza conseguenze che vi sarebbero state se egli fosse stato un semplice estorto o un intermediario.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede e neppure alcuna violazione di legge.

Non è vero che la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza a meri rapporti di conoscenza o vicinanza penalmente irrilevanti.

Ha preso le mosse da tali rapporti per interpretare le risultanze delle conversazioni intercettate.

Quanto al fatto che l’imputato D.S. avesse detto che si recava ad incontrare il nipote T., ma soprattutto per incontrare L.R. che conosce da sempre, nulla aggiunge alla ricostruzione dei giudici di merito.

In relazione alla mancata risposta ai motivi di appello ove era stato evidenziato quale elemento a favore dell’imputato il mancato riconoscimento di costui da parte dei collaboratori di giustizia, è appena il caso di rilevare che non si deduceva che i collaboratori avessero escluso la sua partecipazione, ma solo l’assenza di una ulteriore eventuale prova, sicchè tale elemento è irrilevante.

Quanto all’intercettazione della conversazione avvenuta in contrada (OMISSIS), di cui si propone una diversa interpretazione va ricordato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^, sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).

In relazione alla posizione di G. la Corte territoriale non ha trascurato la pronuncia assolutoria (non definitiva) dell’imputato da parte del Tribunale di Catania nel procedimento relativo all’estorsione A., ma ha interpretato in altro modo i fatti, non essendo vincolata dall’interpretazione data dal Tribunale di Catania.

E squisitamente di merito la considerazione secondo la quale, se davvero G. fosse stato appartenente al sodalizio mafioso la controversia con la dipendente non sarebbe insorta.

La doglianza secondo cui le intercettazioni fra terzi dovrebbero essere ponderate con rigore e sorrette da riscontri è in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte (e condiviso dal Collegio) secondo il quale "il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3". Cass. Sez. 5^, sent. n. 00603 14.10.2003 -13.01.2004 rv 227815).

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di D.S. ed il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di G. sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti.

In tema di determinazione della pena, la concessione, o meno, delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità: essa è demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso;

sicchè, quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 c.p., il relativo giudizio (anche di implicito rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti in parola) non è censurabile in sede di legittimità. (Cass Sez. 4^, sent. n. 21 del 30.11.1988 dep. 3.1.1989 rv 180073. Conf. mass. n. 175054; n. 155899; n. 139345).

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità dei motivi nuovi svolti nell’interesse di G. ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *