Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-01-2011) 16-02-2011, n. 5849 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, tra gli altri e per quel che qui interessa, da D.F.U. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania in data 13.6.2008 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di omicidio aggravato in concorso, commesso in Catania il 27.7.1992 in persona dell’Ispettore di PS G.L. e di porto e detenzione aggravati di armi e lo aveva condannato alla pena complessiva alla pena complessiva di anni 12 e mesi quattro di reclusione, con l’applicazione della L. n. 152 del 1991, art. 8 e delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza in data 10.11.2009, parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava n.d.p. nei confronti dell’imputato in ordine ai reati sub b) (porto e detenzione armi) perchè estinti per prescrizione e, nel confermare la responsabilità per il reato omicidiario, rideterminava la relativa pena in anni otto di reclusione.

Avverso detta sentenza l’imputato, collaboratore di giustizia, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 133 c.p., per omessa valutazione, ai fini della determinazione della pena, degli elementi informanti la corretta misura della pena, eludendo le argomentazioni difensive al riguardo ed omettendo di rappresentare una motivata risposta in merito, con argomentazioni logico-giuridiche immuni da pressapochistici criteri decisionali.

Il ricorso va dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro in termini di carenza di specificità.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 alla Cassa delle Ammende.

Va preliminarmente segnalato che, avuto riguardo al contesto motivazionale dell’impugnata sentenza, il ruolo del ricorrente nel fatto omicidiario risulta ripetutamente tracciato in termini di motivata evidenza non solo alla stregua del contributo offerto all’accertamento dei fatti dalla assunta qualifica di collaboratore di giustizia, ma anche dai riscontri evidenziati già con la sentenza di 1^ grado e ribaditi dall’impugnata sentenza (cfr. segnatamente fol. 12).

Ciò posto non sembra esservi dubbio che, quand’anche non si sia fatto specifico riferimento alla posizione del ricorrente, il contesto della decisione autorizza a ritenere che, sulla pena originariamente inflitta dal giudice di 1^ grado (anni 12 e mesi 4 di reclusione), sia stata calcolata, con le attenuanti generiche e quella D.L. n. 152 del 1991, ex art. 8 ritenute in punto di equivalenza alle contestate aggravanti, la pena definitiva, all’esito del giudizio di appello, nella misura determinata in anni otto di reclusione che si giustifica solo se, una volta eliminato l’aumento di mesi quattro per la continuazione con il delitto attinente le armi, dichiarato estinto per prescrizione, si sia operata una riduzione di un terzo della pena, proprio per effetto dell’art. 8, comma 1, u.p., D.L. cit..

In conclusione, la Corte territoriale catanese, che pur aveva dato atto delle richieste della difesa del ricorrente a supporto dei motivi di appello (cfr. fol. 7 p.p. sentenza impugnata), ha sostanzialmente accolto tale richiesta con la disposta diminuzione di un terzo ex art. 8 D.L. cit. compatibile in termini di altrettanto sostanziale correttezza con i criteri ex art. 133 c.p. in relazione ai fatti ed al ruolo in questi avuto dal ricorrente, nell’esercizio del potere discrezionale che informa la decisione sulla misura della pena da parte del giudice di merito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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