Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 4.3.10 la Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna emessa il 17.1.08 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di G.L. per il delitto di appropriazione indebita di un assegno di Euro 5.000,00 che l’imputato, nell’esercizio della propria attività di mediatore immobiliare, aveva ricevuto da I. D. quale caparra confirmatoria per l’acquisto di un immobile di proprietà di B.M..
Tramite i propri difensori il G. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un unico motivo con cui lamentava vizio di motivazione per aver la Corte territoriale, pur in assenza di perizia grafica, fondato la propria decisione sul confronto della firma del B. – cui doveva essere trasmesso l’assegno relativo alla predetta caparra confirmatoria – e quella, ritenuta artefatta, sui documenti bancari per l’incasso del titolo.
1 – Il ricorso è inammissibile perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che – con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni – hanno ravvisato la prova dell’appropriazione indebita contestata al G. nell’identità della sottoscrizione da lui apposta sulla ricevuta dell’assegno datogli dalla I. a titolo di caparra e delle firme apposte in banca per poi riscuotere il suddetto titolo di credito spettante, invece, al B., titolo che l’odierno ricorrente aveva riscosso presentandosi come parente di una correntista dell’istituto bancario.
Quanto alla mancanza di una perizia grafica, si tenga presente che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di costante insegnamento di questa S.C., non è affatto necessario che la genuinità d’una firma sia sempre accertata mediante perizia grafica, essendo ben possibile verificarla attraverso elementi diversi come, ad esempio, l’esame diretto della sottoscrizione confrontata con altre certamente riferibili all’imputato (cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 12839 del 20.1.2003, dep. 19.3.2003, rv.
224744; conf. Cass. Sez. 2^ 7.5.88 n. 5593, ud. 28.10.87, rv. 178343;
Cass. rv. 147063; Cass. rv. 153712).
2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende:
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