Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17 novembre 2006, la ricorrente Società O.C.C. impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce in fatto di gestire da vari anni l’ippodromo di galoppo "Corrado Romanengo" di Novi Ligure ed a tale titolo, è stata delegata, sin dal 1989 all’esercizio delle scommesse al totalizzatore per le corse che si svolgono in detta struttura.
Precisa che la struttura in argomento è sempre stata ritenuta idonea, tanto che di anno in anno è stata sempre inserita nel Calendario delle corse e ciò fino al 2004, quando nel maggio di quell’anno, è stata effettuata una verifica dell’impianto, ripetutasi nel successivo giugno, a seguito della quale l’Ente ha richiesto l’effettuazione di una serie di lavori di ammodernamento dell’impianto medesimo, sospendendo, nel contempo, l’attività agonistica. Tuttavia, nell’agosto 2004 l’Ufficio Premi Allevamento e Corse dell’UNIRE comunicava la conferma dello stanziamento premi per un totale di Euro 605.349,00.
A seguito di verifica tecnica di controllo effettuata il 30 settembre 2004, l’Ente, con atto dell’8 ottobre 2004, dava prescrizioni finali, rassicurando che solo dopo aver ottemperato alle predette prescrizioni, la Società sarebbe stata autorizzata alla ripresa dell’attività ippica.
La ricorrente, infatti, comunicava l’11 dicembre 2004 di aver ottemperato alle prescrizioni, sollecitando l’autorizzazione alla ripresa dell’attività ippica. Sennonché l’Ente chiedeva nuovi documenti (permesso edilizio relativamente alla sala fantini e sala amazzoni), cui la ricorrente dava immediata esecuzione, trasmettendo il provvedimento in sanatoria (rilasciato dal Comune di Novi Ligure il 7.6.2005, allegato), unitamente alla richiesta di calendarizzazione per il secondo semestre, come già concordato con l’allora responsabile del Calendario corse.
Precisa che già in data 22 dicembre 2004 aveva chiesto di essere inclusa nel Calendario 2005 "area galoppo", specificando la richiesta di quattro riunioni in più rispetto al 2004, ma il 18 febbraio 2005 il Calendario corse è stato approvato, per il periodo marzo/giugno, senza l’inclusione dell’ippodromo di Novi Ligure.
La decisione di non includere l’ippodromo in argomento è stata impugnata con ricorso davanti a codesto Tribunale rubricato al numero RG 4448/05, tuttora pendente.
Da ultimo, in data 21 dicembre 2005, la ricorrente sollecitava nuovamente l’Ente ad inserirla nel Calendario corse, senza, tuttavia, ricevere risposta.
Avverso il silenzio, la Società ricorrente adiva questo Tribunale, lamentando la illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Ente intimato in relazione alla richiesta avanzata con istanza del 21 dicembre 2005. L’impugnativa è stata decisa con sentenza n. 5937 del 6.7.2006, che dichiarava la illegittimità del silenzio ed accertava l’obbligo dell’Ente di provvedere in merito all’istanza medesima.
A ciò faceva seguito una ulteriore verifica ispettiva in data 4 settembre 2006, da cui scaturivano nuove carenze, relativamente alla torretta dei commissari, agli impianti TVCC e alla sala bilance, mentre si dava atto delle ottime condizioni delle piste in sabbia ed in erba.
Sulla base di tali risultanze, l’U.N.I.R.E. ha adottato il provvedimento impugnato, avverso il quale l’interessata Società deduce:
1. violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 1990 (recte n. 241).
Assume la ricorrente che trattandosi di un atto di diniego su istanza di parte, l’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare la norma citata in rubrica, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della istanza;
2. violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo della carenza o quantomeno della congruità nonché perplessità di motivazione, poiché il provvedimento, lungi dal fornire la puntuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’Amministrazione al diniego, si limita a fare riferimento alla relazione degli ispettori inviati dall’UNIRE, rilevando il persistere di "forti criticità", senza spiegare in cosa consistano tali criticità infrastrutturali. Infatti, dopo prescrizioni puntuali, l’Ente rileva l’esigenza di uno studio di fattibilità sulla funzionalità e l’adeguamento dell’intero comparto ippico ai fini di non meglio specificati "interventi sostanziali che possano garantire un regolare svolgimento delle corse e la corrispondenza delle prescrizioni tecniche minime".
Sottolinea ancora la ricorrente la incongruità della relazione tecnica, laddove dà ottime valutazioni in relazione alle piste mentre solleva carenze in relazione a situazioni considerate soltanto non ottimali;
3. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e della disparità di trattamento.
Con il motivo in esame contesta nel merito le insufficienze rilevate dagli Ispettori dell’Ente;
4. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà di atti.
Il provvedimento impugnato è stato adottato in palese contraddizione con quello dell’8 ottobre 2004. Con tale ultimo provvedimento, infatti, l’UNIRE, a seguito di ispezione del giugno dello stesso anno, prescriveva alla ricorrente la realizzazione di alcuni interventi di ammodernamento, specificando, che, realizzati i lavori, "si potrà procedere all’autorizzazione di ripresa dell’attività ippica", dando così atto della idoneità delle restanti attrezzature.
5. Violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili.
L’UNIRE, in realtà, con il suo comportamento ha violato il principio dell’affidamento ingenerato nel privato. Ed invero, verificata l’esecuzione dei lavori prescritti con il provvedimento dell’8 ottobre 2004, avrebbe dovuto procedere ad inserire l’impianto nel Calendario corse, poiché a ciò si era vincolata, sicché, non adeguandosi a tale vincolo, ha violato i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’agire della P.A., nonché del giusto procedimento;
6. lesione del patrimonio e dei profitti – beni – futuri.
La ricorrente è stata esclusa dalle corse dal 2004. Ciò ha comportato il crollo della situazione finanziaria della medesima, che è passata da un valore di un milione di euro nel 2003 ad una entità vicina allo zero, essendo l’attività ippica l’unica che la Società svolge. Il danno è, altresì, aggravato dalle esposizioni cui si è esposta per far fronte ai lavori richiesti dall’UNIRE (oltre 250.000,00 euro).
Il provvedimento impugnato oltre a ledere il patrimonio, risulta, altresì, lesivo del diritto al profitto e della facoltà di disporre dei beni futuri.
La Società formula, quindi, domanda di risarcimento dei danni patiti e patiendi, che derivano dal provvedimento impugnato.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica la Società O.C.C. S.r.l. ha prodotto memoria, ribadendo le proprie ragioni.
All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto del presente gravame è il provvedimento con cui l’UNIRE ha negato l’iscrizione della Società ricorrente nel Calendario delle prossime stagioni di corsa, in ragione della carenza dei requisiti minimi di sicurezza dell’ippodromo "Corrado Romanengo" di Novi Ligure, gestito dalla medesima.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Ente in esecuzione della sentenza n. 5937 del 2006, che stabiliva l’obbligo dell’Ente medesimo di concludere il procedimento iniziato su istanza di parte
Il ricorso non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l’interessata deduce la violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta dalla stessa avanzata di iscrizione nel Calendario delle corse per l’anno 2005.
Osserva il Collegio che l’adempimento di cui al citato art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente all’interessato di addurre elementi che accrescono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al miglior contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore il privato. La norma, al contrario, non prevede un mero simulacro formale, la cui violazione sia opponibile anche quando l’omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell’Amministrazione stessa e neanche sulle possibilità di difesa dell’interessato (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 agosto 2009, n. 4636).
Nella specie la ricorrente aveva abbondantemente interloquito con l’Amministrazione e conosceva bene i motivi ostativi all’accoglimento della propria richiesta.
Da ultimo, a seguito della verifica ispettiva del 4 settembre 2006, è stato accertato che, diversamente da quanto asserito dalla Società ricorrente, nessun tipo di intervento "innovativo, manutentivo e realizzativo è stato effettuato rispetto al sopralluogo del 30 settembre 2006" (rectius 2004).
La verifica ispettiva predetta conclude rilevando l’esistenza di carenze tecnicofunzionali, che impongono uno studio di fattibilità che ricomprenda la funzionalità e l’adeguamento dell’intero comparto ippico, mediante la realizzazione di interventi sostanziali "che possano garantire un regolare svolgimento delle corse e la rispondenza alle prescrizioni tecniche minime".
Con raccomandata 15 settembre 2006 la predetta relazione tecnica è stata trasmessa alla Società O. s.r.l., evidenziando il permanere delle forti criticità infrastrutturali ed impiantistiche rilevate dai tecnici con riferimento ai parametri di sicurezza di cui alle delibere dell’Ente, cui gli ippodromi debbono conformarsi.
Consegue che a fronte del permanere delle criticità rilevate dai tecnici, appare più che giustificata la non assegnazione di giornate di corse all’Ippodromo della ricorrente.
D’altro canto, la mancata produzione del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e della certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio determina una effettiva carenza degli elementi atti a dimostrare una sufficiente sicurezza dell’impianto, tenuto conto della inderogabilità delle norme di cui al citato decreto legislativo e di quelle che prescrivono la regolarità degli impianti antincendio.
Parimenti infondati sono gli altri motivi dedotti, con i quali, sostanzialmente, la ricorrente contesta la carenza di motivazione nonché la contraddittorietà del provvedimento impugnato con riferimento all’impegno assunto dall’Ente in occasione della verifica dell’8 ottobre 2004 di "procedere all’autorizzazione di ripresa dell’attività ippica".
Invero, il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con riferimento alla verifica tecnica del 4 settembre 2006, laddove individua le irregolarità riscontrate.
Quanto poi alla promessa di procedere alla ripresa dell’attività ippica fatta a seguito della precedente verifica dell’8 ottobre 2004, è ovvio che ciò esprimeva il corretto intento di riassegnare le dovute giornate all’ippodromo di Novi Ligure, purché, ovviamente, si fossero realizzati gli interventi necessari per ridare l’agibilità dovuta all’impianto. Interventi, tuttavia, i quali – come hanno dimostrato le successive verifiche tecniche – non hanno avuto mai compiutezza.
Né assume rilievo l’affermazione di parte ricorrente, dedotta nella memoria del 13 dicembre 2010, secondo cui la richiesta avanzata dall’Ente circa la produzione del piano di sicurezza conforme al d. lgs. n. 626 del 1994 e la certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio "non è mai pervenuta a O.".
Invero, la predetta documentazione avrebbe dovuto essere prodotta dalla ricorrente anche senza la specifica richiesta da parte dell’Ente, trattandosi di adempimento obbligatorio che non necessita di impulso da parte dell’Amministrazione.
Non va sottaciuto, infine, che l’inconveniente che ha dato luogo alla sospensione dell’attività ed alla necessità di procedere agli interventi richiesti per assicurare l’idoneità e la sicurezza dell’impianto in argomento è stato di grave pericolosità sia per le persone che per gli animali, sicché appare più che ragionevole che l’Ente, prima di autorizzare la ripresa dell’attività ippica, debba accertare la conformità dell’impianto medesimo alle norme di sicurezza e di agibilità.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
La reiezione dell’atto introduttivo comporta conseguentemente la reiezione dell’istanza risarcitoria. In considerazione del tempo decorso per la definizione della vertenza, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa,tra le parti costituite, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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