T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che con nota depositata il 14/1/2011 il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere;

– che ha altresì chiesto che sia dichiarata la compensazione delle spese di lite;

– che, in sede di discussione pubblica della causa, i difensori delle parti resistenti non si sono opposti a tale richiesta;

– che, peraltro, la compensazione è giustificata dall’esistenza (all’epoca dei fatti) di pronunce di segno opposto su vicende analoghe a quella controversa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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