Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7255 valore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.F.F., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull’allora minorenne L.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri (sez. distaccata di Albano Laziale) la Toro Assicurazioni s.p.a. e C.I. chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale. Si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni che, in via pregiudiziale, sollevava eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, mentre nel merito concludeva per il rigetto della domanda attrice.

Nessuno si costituiva per C.I..

Il Tribunale, con sentenza dell’11.7.2005 dichiarava l’incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il locale Giudice di Pace, davanti al quale la causa doveva essere riassunta.

Proponeva ricorso per cassazione D.F.F. con due motivi e presentava memoria.

Non svolgevano attività difensiva le altre parti.
Motivi della decisione

Il ricorso avrebbe dovuto essere presentato per regolamento di competenza, ma lo stesso si converte in ricorso ordinario perchè proposto nei termini di cui all’art. 47 c.p.c..

Con il primo dei due motivi parte ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c., e segg.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Sostiene parte ricorrente che la decisione del Tribunale è errata sotto tre profili.

Sotto il primo si afferma che il valore complessivo della domanda per la determinazione del giudice competente doveva essere considerato di L. 55.245.130, con la conseguenza che restava superato il limite di L. 30.000.000 previsto dall’art. 7 c.p.c..

Sotto il secondo la ricorrente sostiene di aver chiesto di aggiungere interessi e rivalutazione monetaria alla domanda talchè si trattava di domanda indeterminata per cui la competenza per valore era quella del Tribunale.

Sotto il terzo, parte ricorrente sottolinea di aver chiesto al Tribunale di condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di giudizio, ovvero ritenuta equa e di giustizia.

Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura si rileva che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ( art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell’art. 10 cod. proc. civ. (che è richiamato soltanto dall’art. 104 c.p.c., relativo al cumulo oggettivo), sicchè il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Cass., 7.1.2009, n. 50). Nella specie, l’identità dell’attrice non esclude che quest’ultima abbia azionato due differenti domande risarcitorie relative a due distinti centri di imputazione e che quindi non sia possibile alcun cumulo di domande.

Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha dichiarato che anche considerando gli accessori dal fatto sino alla proposizione della domanda, non si supererebbe il limite di cui all’art. 7 c.p.c., comma 2. E comunque, anche ad ammettere un errore del Tribunale, si tratterebbe di errore di calcolo non censurabile in cassazione.

Quanto alla terza ed ultima censura deve ritenersi che in una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, dopo la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "per la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta più giusta ed equa", il valore della domanda medesima, ai fini della competenza, va fissato con riferimento all’importo specificato, e non può essere presunto di ammontare pari al limite massimo della competenza del giudice adito, ove risulti, in relazione ai fatti esposti dall’attore ed alle prove offerte, che detta istanza generica costituisca una mera formula di stile forense e non una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell’eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all’esito dell’istruttoria (Cass., 16.2.1976, n. 505).

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisive della controversia".

Lamenta il ricorrente che sussistevano giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una compensazione delle spese di lite.

Il motivo è infondato.

La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio. Infatti sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento incensurabile in cassazione purchè non illogicamente motivato (Cass., 27.12.1999, n. 14576).

In conclusione, per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere rigettato e in mancanza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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