T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 459 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

nei confronti del ricorrente, in data 31 maggio 1999, è stato adottato, ai sensi dell’art. 128 c.d.s., un provvedimento di revisione della patente di guida;

nei confronti del medesimo ricorrente, nel corso dell’anno 2010, è stato adottato un provvedimento di sospensione della patente di guida a seguito di sanzione amministrativa;

gli Uffici della Motorizzazione Civile di Milano, nonostante il periodo di sospensione fosse venuto a scadenza, con comunicazione in data 7 maggio 2010, hanno respinto l’istanza di restituzione della patente formulata dall’interessato rilevando che questi non aveva ancora ottemperato all’ordine di revisione impartito con il provvedimento innanzi citato;

il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso quest’ultimo atto;

il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord Est – in data 7 luglio 2010, ha accolto solo parzialmente il ricorso, disponendo la restituzione della patente di guida all’interessato, ma confermando la validità del provvedimento di revisione;

avverso tali provvedimenti è diretto il presente gravame;

si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per opporsi all’accoglimento del ricorso;
Motivi della decisione

il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegittimità del provvedimento di revisione in ragione del notevole lasso di tempo intercorso dal momento in cui è stata commessa l’infrazione che ne ha determinato l’adozione, sia infondato in quanto, in primo luogo, il ricorrente non può invocare a proprio vantaggio la circostanza di essersi volontariamente sottratto agli obblighi impostigli dall’amministrazione intimata la quale, come dimostrato in atti (cfr. copia dell’avviso di ricevimento depositato dall’Amministrazione intimata) ha adottato e comunicato il provvedimento di revisione della patente in prossimità del momento di commissione dell’infrazione suindicata, commessa in data 1 aprile 1997; in secondo luogo, l’Amministrazione, con provvedimento del 6 maggio 2010, ha confermato l’intenzione di disporre la revisione della patente adducendo fatti più recenti che confermano come il comportamento di guida del ricorrente non sia negli anni migliorato;

il secondo ed il terzo motivo di ricorso (con cui rispettivamente si censura la mancata comunicazione di avviso di avvio del procedimento e la mancanza di motivazione) sono, innanzitutto, inammissibili in quanto non dedotti nel ricorso gerarchico; e che comunque, il motivo inerente alla carenza di motivazione, sia anche infondato, posto che nel provvedimento in data 31 maggio 1999, si afferma che la revisione della patente è stata disposta in quanto il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell’art. 141 c.d.s. perché procedeva a velocità non regolata in prossimità di intersezione stradale in ore notturne; e che, come anticipato, nel provvedimento in data 6 maggio 2010, l’Amministrazione ha addotto a sostegno della propria decisione anche infrazioni più recenti di particolare gravità.

per questi motivi il ricorso vada respinto;

sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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