Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 24.9.2009 il Tribunale di Mistretta confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra del 17.2.2009 con la quale il ricorrente era stato condannato alla multa di 250 Euro per invasione di terreni. Il Tribale riteneva che l’elemento soggettivo la cui sussistenza era stato contestata in appello fosse desumibile dal fatto che il P. aveva fatto eseguire su di un terreno di proprietà della parte civile attività di aratura nonchè una stradella che portava alla sua abitazione.
Ricorre l’imputato che allega la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata in quanto non era emerso l’elemento psicologico del reato posto che il ricorrente aveva sempre utilizzato in modo indiscusso il terreno, come risultava anche dalle dichiarazioni del teste C.. La sentenza impugnato non aveva motivato sul punto.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata ha desunto la volontarietà dell’occupazione dalla pacifica appartenenza del fondo ad altri e dal fatto che su di esso il ricorrente aveva fatto eseguire attività di aratura nonchè una stradella che portava alla sua abitazione, opere che dimostravano la volontà di occupazione stabile. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto non pertinenti in questa sede e del tutto generiche non essendo state neppure indicate le ragioni per cui il ricorrente riteneva di poter disporre di un terreno di altrui proprietà.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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