DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2012 Proroga della gestione commissariale in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Umbria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 217 del 17-9-2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 14 settembre 2012

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012 con
la quale e’ stato dichiarato, fino al 4 settembre 2012, lo stato
d’emergenza in ordine alla grave crisi idrica che interessa il
territorio della Regione Umbria dal mese di gennaio 2011, in
applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 0014 del 26 luglio 2012 recante «Interventi urgenti di protezione
civile volti a fronteggiare l’emergenza idrica nel territorio della
Regione Umbria»;
Vista la nota del Commissario delegato del 6 settembre 2012 recante
la richiesta di proroga dello stato di emergenza dichiarato in data 6
luglio 2012 e scaduto in data 4 settembre 2012;
Considerato che l’art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2),
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge
di conversione del 12 luglio 2012, n. 100, prevede che uno stato di
emergenza gia’ dichiarato possa essere prorogato, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri per un lasso temporale non
superiore a sessanta giorni;
Ritenuto che la durata del dichiarato stato emergenziale, fissata
in sessanta giorni dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, unitamente al perdurare ed
all’aggravarsi della crisi idrica nel periodo estivo rendono
necessaria la concessione della proroga dello stato emergenziale al
fine di consentire il superamento della criticita’ in atto;
Ritenuto pertanto, che, nella fattispecie in esame, sussistano i
presupposti previsti dalla normativa vigente per la proroga dello
stato di emergenza;
Acquisita l’intesa della Regione Umbria;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Ai sensi all’art. 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ed in considerazione di quanto esposto in premessa, lo stato
d’emergenza relativo alla crisi idrica nel territorio della Regione
Umbria, dichiarato in data 6 luglio 2012 e scaduto in data 4
settembre 2012, e’ prorogato fino al 3 novembre 2012.
2. Il potere derogatorio attribuito al Commissario delegato
dall’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 0014 del 26 luglio 2012 e’ prorogato in relazione alle
seguenti disposizioni:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 10, 11,
12, 13, 14, 29, 31, 33, 37, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 141, 206, 209, 220, 221, 222, 224, 227, 238 e 241;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 e 22-bis, 23, 24, 25, 49;
e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17;
f) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100 e 101;
g) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 3, 4, 7, 8,
9, 11, 13, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 92, 93, 95 e 98;
h) normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui
alla presente ordinanza.
Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo
del Dipartimento della protezione civile provvede ad adottare, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza diretta a favorire e regolare il subentro
dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari.
La presente delibera verra’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2012

Il Presidente: Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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