Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2011) 17-02-2011, n. 5982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 febbraio 2010, la Corte di Appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta a C.F., per più reati di rapina, unificati dal vincolo della continuazione, detratta la pena riguardante la contravvenzione di porto di un coltellino, estinta per prescrizione, in anni 3 mesi tre di reclusione ed Euro 981 di multa, in luogo di quella di anni tre, mesi 4 e L. 2.000.000 di multa inflittagli dal Gup di Bergamo, con sentenza emessa in esito a rito abbreviato in data 30 marzo 1994. 2. Ricorre il difensore nell’interesse del C. e deduce la nullità della sentenza perchè emessa in presenza del duplice legittimo impedimento e dell’imputato e del difensore, per una concomitante udienza presso il Tribunale di Bergamo, in cui il C. era assistito da esso difensore.

Il ricorrente con ampio argomentare deduce sia la necessità della presenza fisica dell’imputato alla udienza di trattazione, sia della sua assistenza tecnica, a nulla rilevando che il procedimento di appello si era svolto con rito camerale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. In primo luogo, risulta dall’esame del fascicolo di appello, che questa corte deve esaminare, stante la natura del vizio denunciato, che la istanza presentata dal difensore del C. non ha affatto ad oggetto l’impedimento dello imputato, neanche dedotto;

l’avv.to Martini aveva infatti invocato il rinvio essendo egli impegnato nella difesa di un altro imputato presso il Tribunale di Busto Arsizio.

3. E’ dunque del tutto smentito in fatto uno dei presupposti della denuncia nullità, che all’evidenza non è configurabile nel confronti dell’imputato, il quale dunque era assente per sua volontà, non avendo allegato alcun fatto ostativo alla sua comparizione.

4. Nè l’impedimento del difensore ha rilevanza e, pertanto, esattamente la Corte non ne ha tenuto conto. E’ infatti. principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che nel giudizio di appello contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore, in quanto, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Sez. 4, Sentenza n. 33392 del 14/07/2008 Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 fra le più recenti).

5. In conclusione è da pronunciare la inammissibilità del ricorso ed in conseguenza il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

6. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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