Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualita’ abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonche’ per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprieta’ demaniale o tutore del vincolo.
Art. 2
Interventi edilizi
1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, in deroga alle previsioni
dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali, comunali, provinciali e regionali, e’ consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del
volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della
superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in
aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo
edilizio contiguo gia’ esistente; ove cio’ non risulti possibile
oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente puo’
essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da
computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo
2009 aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, lettere a)
e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 «Recupero dei
sottotetti esistenti a fini abitativi» con esclusione dei sottotetti
esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del
procedimento.
4. In caso di edifici composti da piu’ unita’ immobiliari
l’ampliamento puo’ essere realizzato anche separatamente per ciascuna
di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio
negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al
comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento e’ ammesso
qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalita’
su tutte le case appartenenti alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 e’ elevata di un ulteriore 10
per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di
fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh,
ancorche’ gia’ installati.
Art. 3
Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente
1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del
patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione
degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da
titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali
standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati
al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali,
comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di
integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al
40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino
al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso
diverso, purche’ situati in zona territoriale propria e solo qualora
per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui
alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 «Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edilizia sostenibile». A tali fini la giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, integra le linee guida di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria
assentibile in ampliamento in funzione della qualita’ ambientale ed
energetica dell’intervento.
3. La percentuale del 40 per cento puo’ essere elevata al 50 per
cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma 2 comporti una
ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da
quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonche’
delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano
attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme
per il governo del territorio» e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione
sulla base di un regolare titolo abilitativo, purche’, all’entrata in
vigore della presente legge, non sia gia’ avvenuta la ricostruzione.
Art. 4
Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti
turistici e ricettivi
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 e’
possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di Art. 5 Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici 1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, cosi’ come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. 2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attivita’ (DIA). 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.
cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo», anche se ricadenti in area
demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e
ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di
cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono
prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative
nazionali e regionali.
Art. 6
Titolo abilitativo edilizio e procedimento
1. Le disposizioni della presente legge di carattere
straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti
locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici
contrastanti con esse.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a
denuncia di inizio attivita’ (DIA) ai sensi degli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia» e successive modifiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive
la DIA, con la quale attesta la conformita’ delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di
cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche’ la sussistenza di tutte le
condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione
dell’intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e
dallo strumento urbanistico vigente;
d) parere dell’autorita’ competente ai sensi dell’art. 23,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e
successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile
vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora ne ricorrano i
presupposti;
f) autocertificazione sulla conformita’ del progetto alle norme
di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
4. L’esecuzione dei lavori e’ in ogni caso subordinata agli
adempimenti previsti dall’art. 90, comma 9, lettera e) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 7 Oneri e incentivi 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione e’ ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unita’ immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Art. 8 E l e n c h i 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
Art. 9 Ambito di applicazione 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilita’ assoluta di cui all’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosita’ idraulica e nelle quali non e’ consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’art. 2, comma 2, in relazione all’ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo gia’ esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare. 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2,3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalita’ applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento. 6. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’art. 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, e’ calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. E comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
Art. 10
Ristrutturazione edilizia
1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale
sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle
ristrutturazioni edilizie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche
costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione
delle strutture murarie preesistenti, purche’ la nuova costruzione
sia realizzata con il medesimo volume e all’interno della sagoma del
fabbricato precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di
cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in
cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini
delle prescrizioni in materia di indici di edificabilita’ e di ogni
ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e non nuova costruzione,
mentre e’ considerata nuova costruzione la sola parte relativa
all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale
fattispecie.
Art. 11 Interventi a favore dei soggetti disabili 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilita’ di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», da’ diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge regionale n. 12 luglio 2007, n. 16 «Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».
Art. 12
Modifiche all’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
«Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche»
1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 dopo le parole «n. 104/1992» sono aggiunte le parole «o
riconosciuti con una invalidita’ civile superiore al 75 per cento ai
sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni
all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive
modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti"».
2. Al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16, le parole «120 metri cubi» sono sostituite dalle parole «150
metri cubi».
Art. 13
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44
dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 8 luglio 2009
GALAN
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0553&tmstp=1264406495697