Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63
del 4 agosto 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di
contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e
migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario
regionale, promuove l’utilizzo di modalita’ di composizione
stragiudiziale delle controversie insorte in occasione
dell’erogazione di prestazioni sanitarie.
2. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 1 la
Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla
composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone
l’utilizzo da parte dei cittadini.
3. In un’ottica di qualita’ e di miglioramento continuo del
servizio sanitario regionale viene, altresi’, riconosciuta con la
presente legge l’importanza della formazione del personale sanitario,
volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio
clinico, nonche’ della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine
di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi
delle cure in ambito sanitario.
Art. 2
Commissione conciliativa regionale
1. E’ istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito
denominata commissione, con il compito di comporre in via
stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita’ civile
derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ dalle strutture private provvisoriamente
accreditate, ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate
strutture private provvisoriamente accreditate.
2. La commissione e’ competente in tutti i casi in cui un
paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno
causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero
dall’omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per
legge.
3. La commissione e’ nominata dalla Giunta regionale per la
durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e
successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non
possono essere nominati per piu’ di due volte consecutive.
4. La commissione e’ composta da:
a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;
b) un medico legale iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici
medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta
dall’ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;
c) un avvocato con documentata esperienza in materia di
responsabilita’ medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni
all’albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di
appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da
ciascun ordine.
5. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di
uno o piu’ medici con competenza clinica nella specifica branca nel
cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un
apposito elenco di specialisti, proposto dall’ordine regionale dei
medici chirurghi e odontoiatri, e purche’ gli stessi non risultino
dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ delle strutture
private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia.
6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di
assenza o impedimento, con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e
4, lettere a), b) e c), un componente supplente.
7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e
c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed
ospedaliere nonche’ delle strutture private provvisoriamente
accreditate della Regione del Veneto.
8. I componenti della commissione hanno l’obbligo di astenersi,
anche su richiesta delle parti:
a) se hanno interesse nella controversia;
b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto
grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno,
procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o
stabilimento che ha interesse nella controversia.
9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono
richiedere al presidente della commissione l’autorizzazione ad
astenersi; quando l’astensione riguarda il presidente della
commissione, la stessa e’ chiesta alla giunta regionale.
10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le
funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche
questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la giunta
regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di
commissione con le medesime modalita’ di cui ai commi 3 e 4, lettere
a), b) e c).
11. La commissione, in casi particolarmente complessi, puo’
acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi
dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione
del Veneto.
12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed
ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono
tenute ad assicurare la massima collaborazione alla commissione
fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni
dalla richiesta.
13. La commissione formula per iscritto una proposta di
conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione
stragiudiziale.
14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di
procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di
contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, puo’ prevedere,
sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di
sezioni istruttorie territoriali della commissione, definendone
composizione e modalita’ di funzionamento.
Art. 3
Attivita’ della commissione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare, disciplina l’organizzazione della commissione, il
procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalita’ di
presentazione delle domande nonche’ l’indennita’ spettante ai
componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all’art.
2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la giunta regionale
individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare
alla commissione per l’espletamento delle sue funzioni.
2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione della non obbligatorieta’ del procedimento
conciliativo;
b) previsione della volontarieta’ del procedimento davanti alla
commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all’art.
4, comma 1;
c) gratuita’ del procedimento davanti alla commissione, salvo
quanto previsto dall’art. 4, comma 4;
d) previsione della non vincolativita’ della decisione della
commissione, lasciando quindi alle parti la facolta’ di adire
successivamente l’autorita’ giudiziaria;
e) garanzia dell’imparzialita’ nel procedimento;
f) adeguata rappresentativita’ delle parti e delle categorie
interessate;
g) celerita’ del procedimento, compatibilmente alla
complessita’ e delicatezza della controversia, che deve comunque
concludersi entro centottanta giorni dall’avvio;
h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le
parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell’art.
1965 del codice civile;
i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase.
3. Il procedimento davanti alla commissione non e’ un
procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del
codice di procedura civile.
Art. 4 Parti 1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla commissione: a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore; b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento; c) l’ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b). 2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonche’ quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione. 3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonche’ invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell’ambito sanitario o socio-sanitario e della tutela del malato. 4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.
Art. 5
Monitoraggio dell’attivita’ conciliativa
1. La commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il
rapporto dell’attivita’ svolta indicando in particolare:
a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusisi con
l’accordo delle parti e la entita’ complessiva dei risarcimenti
pattuiti;
b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di
quelli archiviati;
c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonche’ le strutture private
provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi;
d) le tipologie di eventi in base ai quali e’ stata attivata la
procedura conciliativa;
e) le unita’ operative interessate dagli eventi di cui alla
lettera d).
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 e’ inviato alla giunta
regionale, alla competente commissione consiliare, all’agenzia
regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende U LSS
ed ospedaliere, nonche’ alle strutture private provvisoriamente
accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private
provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti
conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla giunta regionale
eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della
prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio
personale.
3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del
rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare
una puntuale relazione evidenziando, anche in conformita’ alla
programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei
confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private
provvisoriamente accreditate per contenere l’incidenza del rischio
clinico. Il rapporto e la relazione della giunta regionale sono
pubblicati, a cura della medesima, nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto nel corso dell’anno di riferimento.
Art. 6
Fondo regionale
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al
fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi
sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale
delle controversie sanitarie nei termini e con le modalita’ di cui
alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la
Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative,
finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i
danni da responsabilita’ civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro
500.000,00, prevedendo, altresi’, per danni superiori o ad
esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza
assicurativa.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2, quantificati
in euro 120.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0023 «Spese generali di
funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3, quantificati
in euro 60.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0017 «Oneri per il
personale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 6, quantificati
in euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si
provvede con le risorse allocate nell’UPB U0140 «Obiettivi di piano
per la sanita’» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 31 luglio 2009
GALAN
(Omissis)
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0625&tmstp=1264493453584