Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell’11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitivita’, favorisce azioni intese a: a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole; b) consolidare le passivita’ onerose derivanti da investimenti aziendali; c) favorire l’accesso al credito; d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarieta’.
Art. 2 Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale puo’ intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00. 2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile che: a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S. in qualita’ di coltivatore diretto, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri» o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti; b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unita’ di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone. 3. Nella concessione dell’agevolazione e’ accordata priorita’ alle imprese condotte da giovani imprenditori. 4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, puo’ portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
Art. 3
Consolidamento di passivita’ onerose
1. La Giunta regionale puo’ concedere alle aziende agricole,
singole o associate, condotte dai soggetti di cui all’art. 2135 del
codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese
dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti
per il consolidamento di passivita’ onerose derivanti da
finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.
2. Per i fini di cui al comma 1 e’ istituita, presso Veneto
Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del
settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in
agricoltura» e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione
delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del
fondo di cui al comma 2.
4. Agli aiuti di cui al presente articolo non puo’ essere data
esecuzione prima che la commissione europea abbia adottato una
decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE)
n. 659/1999 del consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita’ di
applicazione dell’art. 88 del trattato CE e che sia avvenuta la
pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.
Art. 4 Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo 1. Per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole come definite all’art. 3, comma 1, la giunta regionale e’ autorizzata alla definizione di un accordo con l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passivita’ in operazioni a medio e lungo termine.
Art. 5 Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attivita’ agricola, la giunta regionale, d’intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali», individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali e’ ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita’, integrita’ aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38». 2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell’istanza gia’ istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non puo’ eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta. 3. La giunta regionale definisce le modalita’ di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
Art. 6
Modifiche all’art. 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
«Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura»
1. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la
sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della
decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati,
mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti
prevedono tale forma di pubblicita’.».
Art. 7
Modifiche all’art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
«Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali»
1. Al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999,
n. 19 dopo le parole: «In caso di societa’» sono inserite le
seguenti: «o di ditte individuali».
Art. 8 Norma finanziaria 1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli art. 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettivita’ rurale» del bilancio di previsione. 2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione dell’art. 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettivita’ rurale» e contestuale incremento dell’UPB U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettivita’ rurale» del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.
Art. 9 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 7 agosto 2009 GALAN (Omissis)
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0626&tmstp=1264493453584