Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-02-2011, n. 132 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al T.A.R. Palermo, Bo.Se. impugnava il provvedimento n. 18 del 29 gennaio 2008, comunicato il 15 marzo 2008, a firma dell’Ingegnere Capo Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Trapani, con cui era stata ordinata la demolizione di opere edili e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, riguardante un immobile costituito da tre elevazioni fuori terra esteso mq. 14,95 × 5,65 circa e altezza di ca. mt. 9,15, privo di titolo abilitativo edilizio, in relazione al quale la ricorrente aveva presentato al Comune di Trapani domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994.

La predetta domanda risultava essere stata respinta con provvedimento prot. n. 2487 del 24.2.1998, espressamente citato nell’ordinanza di demolizione impugnata, provvedimento di diniego notificato all’indirizzo dichiarato dalla ricorrente in seno all’istanza di concessione in sanatoria in atti, ovvero quello di via Savona n. 37 di Milano; detto provvedimento di diniego presupposto era stato poi correttamente notificato con le forme delle notifiche agli irreperibili, non essendo stata rinvenuta la ricorrente all’indirizzo di cui sopra, dalla stessa dichiarato in istanza di concessione in sanatoria e rimasto inoppugnato.

La conseguente ordinanza di demolizione non era, pertanto, frutto di un’autonoma valutazione degli interessi coinvolti, ma soltanto attuazione del vincolante esito negativo all’istanza di condono edilizio avanzata dall’odierna ricorrente, di cui al richiamato atto presupposto di diniego.

Pertanto, il ricorso veniva ritenuto inammissibile, relativamente alle censure prospettate avverso l’ordinanza di demolizione per presunti vizi di natura derivata dal diniego di concessione in sanatoria, in quanto trattavasi di atto conseguenziale, attuativo e dovuto rispetto al medesimo diniego di condono che, non essendo stato impugnato dalla ricorrente, si era quindi consolidato.

Inoltre – anche in ordine alla presunta illegittimità per omessa valutazione dell’istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003, derivante dall’asserita tardività con cui sarebbe avvenuta la notifica del diniego di condono – il ricorso veniva, comunque, ritenuto infondato in quanto risultava destituita di fondamento la suddetta asserzione di tardività in esso contenuta, posto che la notifica si era perfezionata il 12 marzo 1998, come da relata in atti e da espresso richiamo nell’ordinanza di demolizione delle opere di cui all’istanza di condono denegata.

Il ricorso, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale del medesimo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 334/2006), con sentenza n. 812/08 succintamente motivata, veniva conclusivamente dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato e, come tale, respinto.

Con l’appello in epigrafe, la sig.ra Bo.Se., con un primo motivo d’impugnazione, ha eccepito la "Erroneità della motivazione per travisamento dei fatti – Illogicità della motivazione – Violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. – Violazione dell’art. 6 della L. n. 241/90".

Il provvedimento n. 2487/98, sopra richiamato, sarebbe stato erroneamente notificato all’indirizzo di via Savona, 37 di Milano, indirizzo, invero, indicato dalla stessa ricorrente in seno all’istanza di concessione in sanatoria, mentre l’indirizzo esatto, di via Savona, 73, sarebbe stato indicato correttamente in altri atti pure in possesso dell’Amministrazione.

La ricorrente sarebbe, dunque, incorsa in un errore di metatesi quantitativa, compiuto allorché indicò il proprio indirizzo nell’istanza di sanatoria.

Trovandosi di fronte a due diversi indirizzi, il Comune, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto effettuare delle semplici indagini anagrafiche per individuare quello corretto.

Avrebbe, quindi, errato il Giudice di prime cure nel ritenere corretta la notifica e, comunque, validamente effettuata.

La ricorrente ha poi riproposto il primo motivo di ricorso in primo grado, con il quale aveva rilevato l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, in quanto in aperta violazione al disposto della legge n. 326/03.

Invero, "l’Amministrazione comunale, piuttosto che ingiungere la demolizione, avrebbe dovuto procedere all’esame dell’istanza di sanatoria, a suo tempo presentata, in forza della normativa sopraggiunta nel 2003, considerato che, a quella data, la pratica di sanatoria presentata dalla ricorrente non poteva in alcun modo considerarsi definita, in quanto mai era stato correttamente notificato il diniego ed in quanto non era stato neanche adottato il provvedimento di demolizione, emesso addirittura 10 anni dopo il diniego".

Infine, ribadendo il secondo motivo di doglianza proposto al T.A.R., la ricorrente ha insistito nel rilevare che il diniego di sanatoria, espresso con la nota prot. 2487/98, sarebbe illegittimo proprio a causa della tardività della sua notifica che, di fatto, ha impedito alla ricorrente di usufruire del condono di cui alla legge n. 326/03, art. 32.

L’Amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato risultando la sentenza impugnata immune dalle dedotte censure.

Non può essere accolta, infatti, la pretesa della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto avviare indagini anagrafiche per accertare il suo esatto indirizzo, dovendosi ritenere, al contrario, legittimo il comportamento dell’Ente, che ha utilizzato, ai fini della notifica, l’indirizzo dalla stessa dichiarato in seno all’istanza di condono, alla quale il Comune ha fatto riferimento con il provvedimento di diniego.

Devesi, quindi, ritenere ritualmente notificato il provvedimento di diniego dell’istanza di condono, legittimo il consequenziale provvedimento di demolizione delle opere e, pertanto, inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

È anche infondata la doglianza della ricorrente secondo cui il Comune avrebbe potuto valutare l’istanza di condono, non più alla stregua della legge n. 724/94 in esso invocata, ma ai sensi della normativa sopraggiunta nel 2003.

In definitiva, l’odierna ricorrente, piuttosto che dolersi della propria prolungata inerzia, preferisce lamentarsi perché il Comune non ha assunto l’iniziativa di modificare l’istanza di sanatoria ex lege n. 724/94 in istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/03, senza considerare che, in disparte l’inesistenza di alcun onere al riguardo, per il Comune di Trapani la pratica relativa all’istanza di condono della ricorrente si era esaurita con il provvedimento di diniego n. 2487 del 24 febbraio 1998.

Conclusivamente, l’appello è infondato, considerata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello di cui in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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