Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.G., unitamente a M.F. e C. L., veniva condannato, con sentenza emessa in data 26 giugno 2008, dal GUP presso il Tribunale di Napoli, all’esito del rito abbreviato, alle pene ritenute di giustizia per i reati di tentata estorsione aggravata anche dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno di F.F. e di lesioni volontarie in danno di F.R..
Secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado gli imputati con minacce a F.F. e violenza sul fratello di questi F.R. avevano preteso la corresponsione della somma di Euro 50.000,00 da F.F., somma che a dire degli imputati sarebbe stata regalata alla parte lesa da tale P.V. in cambio della non partecipazione del F.F. a una asta giudiziaria di beni immobili.
Alla udienza dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che decideva con sentenza del 10 febbraio 2009, i coimputati M. e Ca. ammettevano le proprie responsabilità e rinunciavano a tutti i motivi di impugnazione con eccezione di quelli relativi alla riduzione della pena, che venivano in parte accolti. Quanto al C. la Corte di merito confermava l’affermazione di responsabilità, dopo avere rigettato la richiesta dell’appellante di qualificare il fatto come violazione dell’art. 393 c.p..
Con il ricorso per Cassazione C.G. deduceva:
1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. sotto il profilo della carenza di motivazione. Il ricorrente, dopo avere sottolineato che in realtà si trattava di una motivazione per relationem alla decisione di primo grado, segnalava che la Corte di merito non aveva tenuto conto dei motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4;
2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 546 e 192 c.p.p. sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente censurava in particolare la valutazione di attendibilità delle due parti lese, anche per una insoddisfacente individuazione degli elementi di riscontro al loro narrato. Inoltre il ricorrente segnalava che della prima richiesta estorsiva che, secondo il racconto di F.F., sarebbe avvenuta mentre il C. era a bordo di una smart, non vi era traccia nelle intercettazioni ambientali, che erano state disposte nella predetta automobile.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da C.G. sono infondati.
E’ infondato, infatti, il primo motivo di impugnazione, ed anzi lo stesso è ai limiti della ammissibilità.
Il ricorrente in buona sostanza si è doluto del fatto che la Corte di merito abbia motivato per relationem alla sentenza di primo grado e che non abbia tenuto conto dei motivi di appello aggiunti presentati ai sensi e nei termini di cui all’art. 585 c.p.p., comma 4.
Quanto al primo rilievo va detto che la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte ritiene legittima la motivazione per relationem ad altro atto conosciuto e conoscibile dalla parte quando l’atto di impugnazione non contiene sostanziali elementi di novità.
Ed in questo caso l’atto di appello non conteneva elementi di novità, specialmente con riguardo alla ricostruzione dei fatti, essendosi limitato l’impugnante a censurare le valutazioni compiute dal giudice di primo grado. Ma il ricorrente ha denunciato che la Corte di rinvio non aveva tenuto conto dei motivi aggiunti.
E’ vero che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è un esplicito riferimento a tali motivi aggiunti, ma è altresì vero che con tale atto si riproponevano le questioni già poste con la originaria impugnazione con l’aggiunta di alcuni argomenti difensivi.
Cosicchè non solo non è possibile affermare che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto di tale documento soltanto perchè non ne ha fatto esplicita menzione, ma, anzi, una attenta lettura della motivazione del provvedimento impugnato consente di ritenere che la Corte di merito abbia tenuto conto dei nuovi argomenti esposti dall’appellante.
In conclusione la denunciata carenza motivazionale non è ravvisabile.
E’ infondato anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si è doluto essenzialmente della valutazione di attendibilità delle parti lese, anche per una insoddisfacente individuazione degli elementi di riscontro al loro narrato.
Premesso che una sentenza di condanna può fondarsi anche soltanto sulle dichiarazioni accusatorie della parte lesa, a condizione che sia valutata con rigore l’attendibilità del narrato, e che non vi è necessità di riscontri oggettivi, perchè il testimone – parte lesa non può essere parificato alle persone di cui all’art. 210 c.p.p., va detto che nel caso di specie i giudici del merito hanno ricostruito i fatti in base alle dichiarazioni delle due parti lese, dopo avere compiuto un attento esame delle loro dichiarazioni ed avere valutato con molto rigore la loro attendibilità.
Del resto anche il ricorrente ha dato atto del rigore giuridico dei giudici del merito.
Pur non essendovene la necessità i giudici del merito hanno posto in evidenza i numerosi riscontri esistenti in atti al racconto delle due parti lese, quali i referti medici prodotti dalle stesse.
Ma – fatto ancor più significativo – il racconto delle due parti lese è stato pienamente convalidato dalla integrale confessione resa in sede di appello dai due coimputati M.F. e Ca.Lu., che hanno rinunciato ai motivi di gravame concernenti la responsabilità.
Di fronte a tali elementi – il ricorrente non ha detto nulla in ordine alle dichiarazioni dei due coimputati – appare davvero superfluo insistere sul problema della attendibilità delle parti lese F..
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
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