Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che con il ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda e prestato successivamente al conseguimento del titolo abilitativo all’insegnamento, nonché la nota 10 al punto D) della nuova Tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, annessa quale allegato A al Regolamento adottato con D.M. 13 Giugno 2007, nella parte in cui tale nota subordina la valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia prestato in costanza di nomina;
Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni enunciate dalla Sezione III quater n. 6421 in data 8 agosto 2008 (e in numerose altre decisioni di segno analogo di questa Sezione, fra le quali: sentt. 23 dicembre 2010, n. 3584; 13 aprile 2010, n. 7259; 19 febbraio 2010, 2515; 8 gennaio 2010, n. 325), emanata in fattispecie avente il medesimo oggetto di quella all’esame;
Considerato, quanto alla motivazione della presente decisione, che per essa può farsi riferimento a quella contenuta nell’ora menzionata sentenza n. 6421//2010, costituente "precedente conforme" alla stregua del precitato art. 74 del c.p.a., di cui si riportano i testuali assunti argomentativi:
– che "sulla base dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi anche in sede cautelare, il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado);
– che "infatti la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";
– che "la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento medesimo, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporti di servizio";
– che "la portata assolutamente generale del settimo comma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive";
– che "ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 (in Gazz. Uff. del 1042005) nella parte in cui, all’art. 3 comma 7 prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina".
Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto, con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ai sensi dell’74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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