Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’Ufficio II.DD. di Sanremo recuperava a tassazione ai fini Irpef ed Ilor la plusvalenza ottenuta da M.G.F. nell’anno 1993 mediante cessione di terreni siti in (OMISSIS) suscettibili di destinazione edificatoria. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento opponendo che lo sfruttamento edilizio dell’area era escluso per la esiguità della superficie e l’esistenza di vincoli di tutela. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno accolto la tesi difensiva. L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Gli eredi del contribuente, succedutigli in corso di causa, non si sono difesi.
Motivi della decisione
La CTR ha osservato che "il mappale 596 è di soli mq. 195 e quindi stante l’esiguità non possiede le caratteristiche per una pur minima utilizzazione edificatoria. Il mappale 12, definito "area urbana", considerata la sua superficie (mq. 2000), potrebbe in teoria essere idoneo per una sua utilizzazione edificatoria; tuttavia l’esame del certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di Bordighera fa emergere che in parte di detta area sono ammesse trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione a condizione che non venga superato il volume preesistente ecc. Parte, sempre di detta area, è riservato al realizzo di spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport ed infine parte costituisce zona agricola … Considerate le oggettive difficoltà ad effettuare interventi edificatori questa Commissione ritiene che nell’atto di compravendita in esame non possano configurarsi operazioni rientranti tra quelle indicate nel D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81, comma 1, lett. b)".
Col ricorso si denuncia violazione di legge ( D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) e art. 82, comma 2,) e vizio di motivazione incongrua su punto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si osserva che è pacifico in causa che il certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di compravendita classifica i terreni oggetto di cessione in zone A e BS1, entrambe edificabili, sebbene la seconda secondo la tipologia consentita nella zona servizi – spazi pubblici attrezzati. Le "oggettive difficoltà ad effettuare interventi edificatori" che la CTR ha considerato preclusive di una plusvalenza tassabile non avevano alcuna rilevanza nel senso di escludere il presupposto impositivo.
Il ricorso è fondato. Nella giurisprudenza di questa corte è costante l’affermazione che l’edificabilità rilevante ai fini della applicazione delle imposte (Invim, ICI ed Irpef sulla plusvalenza realizzata con la cessione) va desunta dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, e non è esclusa dalla ricorrenza di vincoli che condizionino in concreto la possibilità di costruire "giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria" (Cass. 9510/2008). Le norme fiscali in riferimento non richiedono un accertamento concreto della reale possibilità di edificazione, dovendo, invece, il concetto di edificabilità essere inteso in senso giuridico – formale (Cass. 15320/2000, 4338/2003).
La sentenza impugnata va dunque cassata. Poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito – ex art. 384 c.p.c. – col rigetto dell’originario ricorso introduttivo della lite.
E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
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