Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso indicato in epigrafe è stato opposto il decreto 27 novembre 2003 n. 45 con cui il Presidente del TAR, su ricorso del Comune di Campo di Giove, ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.373,32, con interessi di legge e spese di procedura, per sanzioni ex art. 3 L. 47/85 derivanti dal ritardato pagamento dei contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia n. 13 del 26 maggio 1992.
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto suddetto in quanto:
– il credito vantato non sussiste avendo la società pagato nei termini le rate contestate, come da ricevuta prodotte per un importo di L. 13.671.202;
– al momento della emissione l’art. 3 L. 47/85 non era più in vigore essendo stato abrogato con decorrenza 30 giugno 2003 dall’art. 136 DPR 6/6/2001 n. 380;
– essendo il debito garantito da polizza fideiussoria contenente espressa rinuncia al benificium excussionis, il Comune, sulla base di basilari doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., avrebbe dovuto tempestivamente richiederne il pagamento al soggetto garante onde evitare l’aggravarsi della situazione debitoria.
Il Comune resistente non si costituiva in giudizio.
2. In ordine all’affermato pagamento di parte delle somme di cui all’ingiunzione, il collegio osserva che la società ricorrente ha prodotto in copia la ricevuta di un versamento in favore del Comune di Campo di Giove eseguito in data 25 marzo 1994 e di importo pari a L. 13.671.202. Va tuttavia osservato che il suddetto versamento riporta una causale generica (oneri di urbanizzazione) e quindi non appare con certezza imputabile all’ultima rata del costo di costruzione richiesta (unitamente alla sanzione pari al 100% della rata insoluta) con il ricorso a cui ha atto seguito il decreto opposto. D’altra parte il collegio, al fine di ottenere delucidazioni in proposito, aveva con ordinanza n. 6 del 2010 disposto l’acquisizione degli opportuni chiarimenti da fornire a cura del Comune resistente in relazione i contributi dovuti dalla società ricorrente nonché ai pagamenti effettuati dalla medesima società in riferimento a ciascuno dei titoli edilizi rilasciati in suo favore, con indicazione delle rispettive date di versamento, e ciò con particolare riferimento all’imputazione dei versamenti che, ad avviso della ricorrente, avevano già estinto il debito di cui ai decreti ingiuntivi 45 e 47/2003. In esito alla predetta ordinanza il Comune ha rimesso un prospetto dei versamenti effettuati dalla ricorrente per il rilascio della concessione edilizia in parola, in cui non è in alcun modo menzionato quello di cui alla ricevuta depositata in copia nel fascicolo del presente giudizio. Per importo e per modalità, infatti, tale versamento corrisponde a quelli che il Comune ha dichiarato essere stato versato in ritardo in data 19 maggio 1994 (L. 1.692.157 + L. 11.979.045), senza che tuttavia trovi corrispondenza la data di versamento (25 marzo 1994 nella copia della ricevuta, 19 maggio 1994 nel prospetto comunale).
Né d’altra parte la società opponente ha ritenuto opportuno integrare la propria documentazione in modo da superare le risultanze che emergono dagli atti comunali o comunque controdedurre alle predette acquisizioni documentali.
Per cui, salvo verifiche che l’interessato potrà eventualmente sollecitare direttamente all’amministrazione, risultando la documentazione allegata ex se inidonea a fornire prova adeguata (ex artt. 63 e 64 cod. proc. amm.) dell’avvenuta tempestiva estinzione del debito e tenuto anche conto del contegno processuale di parte ricorrente ex art. 116 c.p.c. il motivo in questione deve essere pertanto respinto.
E’ infondato anche il capo di impugnazione relativo all’applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.
Quanto alla circostanza che all’atto dell’emissione del decreto opposto non fosse più vigente l’art. 3 L. 47/85, va osservato che al momento dell’abrogazione della norma che fissava nel 100% l’entità della sanzione decorsi 180 giorni dalla scadenza (art. 3, 2° comma lett. c), questa si era interamente maturata, risultando perciò inapplicabile alla fattispecie la nuova disciplina recata dall’art. 42 DPR 380/2001 nel testo risultante dall’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per cui correttamente il calcolo della sanzione dovuta per il ritardato pagamento è stata commisurata sulla base della disciplina successivamente abrogata.
E’, infine, legittimo il provvedimento con il quale il comune, in caso di mancato pagamento delle rate del contributo di costruzione da parte del titolare di concessione edilizia, applica la sanzione nella misura prevista dall’art. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo ininfluente che detto comune non si sia tempestivamente attivato nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419). Peraltro, le predette sanzioni pecuniarie sono una conseguenza legale ed automatica del ritardo nell’adempimento, che esula dalla conoscenza dell’interessato e opera senza che l’amministrazione creditrice debba assolvere oneri di preavviso e di avvertenza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 70), secondo quanto desumibile dal 5° comma del medesimo art. 3 che prevede che "il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito" solo una volta "decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma".
D’altra parte le somme in questione sono dovute a titolo di sanzione amministrativa e non di risarcimento del danno per ritardo, con la conseguenza che non risultano applicabili i doveri di correttezza e buona fede che impongono al creditore, ex artt. 1175, 1375 e 1227 comma 2, c.c., di adoperarsi al fine di non aggravare la posizione del debitore (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 settembre 2007, n. 3241). Non sembra, infine, che possa essere qualificato in violazione della buona fede e di per sé causa dell’aggravamento della posizione del debitore il comportamento del creditore che, in assenza di qualunque offerta diretta all’estinzione tempestiva del debito ed in mancanza di previsione di uno specifico obbligo in tal senso, non si attivi nei confronti del garante secondo tempistiche gradite al soggetto obbligato.
Il ricorso in opposizione è perciò infondato e deve essere quindi rigettato.
Non si fa luogo a pronuncia sui danni stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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