Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Il Tribunale di Vicenza, sezione di Schio, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa Città che aveva dichiarato L.S. colpevole del reato di lesioni nei confronti di P. B. e la aveva condannata alle pene di giustizia.
4.- Proposto ricorso per Cassazione, P.B. ha frattanto rimesso la querela con atto davanti all’ufficiale di polizia giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Schio in data 21 dicembre 2009 accettata contestualmente dalla L..
5.- Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per remissione di querela.
Le spese processuali vanno poste a carico della querelata ex art. 340 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela e condanna la querelata L.S. al pagamento delle spese processuali.
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