Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 24 giugno 2010, il Tribunale di Napoli respingeva, quale giudice del riesame, l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso l’ordinanza del G.I.P. Della medesima città con la quale veniva rigettata la richiesta di aggravamento della misura degli arresti domiciliari a seguito dell’evasione di L.R.C..
I giudici del gravame, prescindendo dal considerare l’obbligatorietà o meno dell’aggravamento richiesto, ritenevano di dover valutare comunque la gravità dell’azione e, tenuto conto della circostanza che l’evaso era stato sorpreso a giocare a pallone in prossimità della sua abitazione con soggetti "non segnalati" e considerato il complessivo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari senza alcuna contestazione, riteneva adeguata la misura in atto.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo la violazione di legge ed osservando che l’inequivoco tenore letterale dell’art. 276 c.p.p., comma 1 ter. rende obbligatoria la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia in carcere.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la circostanza che il L.R. fosse evaso non risulta in contestazione, risultando dal provvedimento impugnato che lo stesso è stato sorpreso intento al gioco del pallone al di fuori della propria abitazione.
I giudici del riesame hanno ritenuto di poter comunque procedere alla valutazione della gravità della violazione, che hanno escluso, ritenendo adeguata la misura applicata rilevando come, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte non fosse univoca.
Ciò premessoci osserva che la giurisprudenza di questa Corte è in prevalenza orientata nell’escludere la possibilità di una nuova valutazione delle esigenze cautelari ammettendo, invece, la possibilità di una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione (Sez. 6 n. 21487, 28 maggio 2008; n. 5690, 5 febbraio 2008).
E’ stato anche fornito un contributo interpretativo alla luce della sentenza n. 40/2002 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame.
La Corte Costituzionale aveva infatti affermato che la norma in esame integra "un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere una volta che la meno affittiva misura degli arresti domiciliari si sia rilevata insufficiente allo scopo, per la trasgressione del suo contenuto essenziale", e che "non appare irragionevole ritenere che il volontario allontanamento dalla propria abitazione costituisca pertanto l’indice di una radicale insofferenza alle prescrizioni da parte della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, tale da incidere sulla valutazione circa l’adeguatezza di questa specifica misura cautelare", evidenziando che "peraltro, una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca tale valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura, tipizzato dal legislatore nella anzidetto formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione".
Si è così osservato, con riferimento alla menzionata pronuncia, che "… una simile affermazione, peraltro, non vale a contraddire la lettera della legge che impone ai giudice di disporre l’aggravamento quando abbia verificato una vera e propria "trasgressione", mentre vale, piuttosto, a sottolineare come sia onere del giudice verificare le caratteristiche strutturali della condotta dell’indagato e la sua idoneità ad essere qualificata come effettiva "trasgressione" nei termini di cui alla norma" (Sez. 5 n. 42017,2 novembre 2009).
Un ulteriore apporto è stato peraltro fornito anche dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 4932, 4 febbraio 2009) le quali hanno ricordato le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e specificando come "… sia consentito al giudice che si pronuncia sull’aggravamento di prendere in adeguata considerazione le eventuali giustificazioni già fornite dall’interessato agli organi di polizia giudiziaria che abbiano constatato l’esistenza della trasgressione".
L’indirizzo sopra richiamato è pienamente condiviso da questo Collegio.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi come, nella fattispecie, il provvedimento impugnato presenti una motivazione meramente apparente.
Invero, non viene fornita alcuna valutazione concreta della condotta posta in essere dall’indagato che viene semplicemente descritta e definita "modesta" per poi procedere semplicemente alla mera affermazione di adeguatezza della misura in atto in considerazione del periodo detentivo trascorso agli arresti domiciliari.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Napoli.
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