Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 21-02-2011, n. 6295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Convalidatone l’arresto in flagranza di reato, avvenuto nel quadro di disordini provocati da gruppi di tifosi all’esito di una partita di calcio svoltasi allo stadio (OMISSIS), il procedente g.i.p. del Tribunale di Roma con ordinanza del 7.5.2010 ha applicato ad D.G.E. e C.S. la misura cautelare della custodia in carcere, perchè ritenuti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di lancio di oggetti pericolosi in occasione di un evento sportivo ( L. n. 401 del 1989, art. 6 bis) e di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto – staccatisi da un gruppo di giovani, che alla vista di un contingente di polizia si davano alla fuga – si lanciavano contro un agente di polizia tentando di colpirlo con un’asta telescopica in plastica dura. Misura coercitiva che il g.i.p. ha valutato adeguata alla gravità del fatto-reato e sorretta da esigenze cautelari nella loro triplice configurazione prevista dall’art. 274 c.p.p..

2. Adito da istanza di riesame dei due indagati, il Tribunale distrettuale di Roma con ordinanza del 19.5.2010, ha confermato il provvedimento cautelare, ribadendo la sussistenza della gravità del quadro indiziario, riformandolo – tuttavia – per tipo di misura ritenuta idonea a tutelare le esigenze cautelari, individuata nell’obbligo di presentazione alla p.g. per tre giorni alla settimana ex art. 282 c.p.p., con la quale ha sostituito l’originaria misura carceraria applicata al D.G. e al C., che ha posto in stato di libertà. 3. L’ordinanza del giudice del riesame è stata impugnata per cassazione dai difensori di D.G.E. e di C. S..

Con il ricorso nell’interesse del D.G. si deducono, con ampia ed articolata analisi, violazione di legge e illogicità della motivazione, sia in riferimento alla labilità degli elementi indiziari, suffraganti la materialità degli ascritti reati e la determinazione criminosa ad essi sottesa, sia in riferimento alla ritenuta persistenza di pur affievolite esigenze cautelari legittimanti l’applicata misura non custodiale.

Con il ricorso nell’interesse del C. si censura precipuamente la genericità del quadro indiziario, pur affermato dal provvedimento del riesame in violazione dei parametri postulati dall’art. 273 c.p.p..

4. Nelle more dell’odierno giudizio di legittimità è sopravvenuta, ai sensi dell’art. 308 c.p.p., la cessazione dell’efficacia della misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. imposta ai due ricorrenti, formalmente dichiarata dal g.i.p., come precisato in discussione dal difensore del D.G..

La circostanza dell’avvenuta perenzione della misura cautelare non custodiale per la quale sono stati proposti i ricorsi prospetta una situazione di sopravvenuta assorbente carenza di interesse dei due ricorrenti agli esiti decisori delle proposte impugnazioni, che per tale causa vanno dichiarate inammissibili.

In vero questa S.C. ha avuto modo di chiarire come – anche quando si contesti con ricorso per cassazione la sussistenza delle condizioni legittimanti l’originaria emissione dì una misura cautelare personale – si renda indispensabile la verifica della attualità e concretezza dell’interesse alla decisione, avuto riguardo alla regola generale fissata dall’art. 568 c.p.p., comma 4 (applicabile anche, per la sua generale latitudine, in materia de liberiate), secondo cui è requisito di ammissibilità di ogni impugnazione la persistenza di un interesse effettivo e attuale, finalisticamente diretto a rimuovere un pregiudizio reale e specifico, che la parte affermi di aver subito dal provvedimento impugnato.

In altri termini l’interesse alla decisione del ricorso non può tradursi in una mera ed astratta pretesa ad una rituale esattezza teorica dell’atto censurato, destituita di effetti pratici sull’economia del procedimento o sui suoi futuri sviluppi. Ne discende che l’interesse del soggetto indagato ad ottenere una pronuncia invalidante una ordinanza cautelare, quando questa – nelle more della decisione – sia stata già revocata od abbia perso efficacia (con l’avvenuto ripristino del pieno stato di libertà dell’indagato), non può essere presunto o apoditticamente considerato in re ipa sussistente, ma deve essere addotto ed argomentato dall’indagato e il giudice deve vagliarne concretezza ed attualità.

Nè a tali rilievi può fare velo l’eventuale finalizzazione del ricorso alla precostituzione di un possibile titolo fondante una postuma richiesta di equa riparazione per una detenzione potenzialmente ingiusta, ai sensi della particolare previsione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 2. Infatti, precisato che la custodia cautelare in ipotesi "ingiusta" diviene "riparabile" soltanto nel caso in cui il connesso procedimento sia definito con l’irrogazione di una pena inferiore alla custodia cautelare sofferta o con una pena sospesa alle condizioni di legge ovvero ancora sia definito con il proscioglimento dell’imputato con una delle formule liberatorie di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1 l’eventuale proposito di rendere la pronuncia di legittimità funzionale alla procedura riparatoria ex art. 314 c.p.p. deve essere espressamente manifestato e argomentato dall’interessato, anche in rapporto all’inesistenza di cause ostative ( art. 314 c.p.p., comma 4), giammai potendo essere presunto o ritenuto coessenziale al ricorso de liberiate, la qual cosa concretizzerebbe una aperta violazione del puntuale precetto dell’art. 568 c.p.p., comma 4 (cfr.: Cass. Sez. 6, 14.1.2009 n. 3531, Gervasi, rv. 242404; Cass. Sez. 6,18.6.2010 n. 25859, Qoshku, rv.

247780; Cass. Sez. 6, 21.9.2010 n. 37764, Fabiano, rv. 248285).

In base al generale principio fissato dall’art. 91 c.p.c. non può considerarsi soccombente e non deve, dunque, essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p. il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per carenza di interesse determinata, come nel caso in esame, da causa successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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