Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1, depositata il 9 gennaio 2006, il Giudice di pace di Modica ha respinto la domanda proposta da O.C. contro R.G., diretta ad ottenere il pagamento di Euro 500,00, in restituzione dell’acconto versato per la locazione di un immobile per il mese di agosto 2003, in quanto il rapporto non aveva avuto corso a causa dell’inadempimento del locatore.

La sentenza ha respinto anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, proposta dal R. per l’indebita risoluzione del contratto.

L’ O. propone un motivo di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- L’unico motivo di ricorso – che lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provati i presupposti della domanda attrice – è inammissibile.

2. – Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2 sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie o dei principi informatori della materia, nonchè per nullità derivanti dalla completa mancanza della motivazione, a cui va assimilato il caso in cui la motivazione sia meramente apparente, perchè fondata su affermazioni che manifestino radicale ed insanabile contraddittorietà o che siano del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., fra le tante, Cass. civ. 28 marzo 2007 n. 7581; Cass. civ. Sez. 3, 3 novembre 2008 n. 26426 e 29 gennaio 2010 n. 2043).

E inammissibile, invece, la mera denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

In ogni caso le censure del ricorrente attengono esclusivamente alle valutazioni di merito del Giudice di pace ed al giudizio da questi formulato in ordine all’attendibilità dei testimoni ed alla sufficienza delle prove: questioni che non sono comunque suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino correttamente motivate, come deve dirsi del caso in esame.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Non essendosi costituite le intimate non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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