Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 22-02-2011, n. 6602 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il decreto datato 20 settembre 2007, con cui il Tribunale di Crotone aveva applicato a P.G. la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro.

2. Avverso il provvedimento della Corte d’appello ricorre per cassazione il P., tramite difensore, e deduce: a) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, per motivazione inesistente o meramente apparente a fronte della incompetenza territoriale del tribunale di Crotone; b) violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, e agli artt. 1 e ss. L. n. 575/1965 per avere la Corte d’appello confermato il decreto del Tribunale con motivazione inesistente o meramente apparente a fronte dell’assoluta inesistenza dei presupposti previsti per l’applicazione della misura di prevenzione personale.

3. Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.

3.1. Sul primo motivo, rileva il Collegio che i giudici di appello hanno ritenuto la competenza del tribunale di Crotone in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora, che, indipendentemente dalla residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità (v., ex plurimis, Cass. Sez. U, n. 18/1996, Slmonelli e, da ultimo, n. 19067/2010, Gaglianò).

Come emerge dal provvedimento impugnato, il luogo in cui si è manifestata la pericolosità del P. è situato nel crotonese e in Isola Capo Rizzuto, territorio di competenza del tribunale di Crotone.

3.2. Riguardo alla seconda censura, si osserva che, nel procedimento di prevenzione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965.

Non può pertanto dedursi il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Tanto premesso, vanno escluse siffatte ipotesi – e perciò la violazione dell’art. 125, comma 3, deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) – nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha esaminato con cura e motivato adeguatamente sia in ordine agli elementi di appartenenza del P. alla famiglia mafiosa dei Malsano, considerandone i legami di fedeltà e di condivisione, i risvolti economici sottesi, il ruolo di referente locale del P., alla luce di quanto emerge dall’ordinanza cautelare carceraria emessa il 21 dicembre 2006; sia in relazione all’attualità della pericolosità sociale, implicito nella appartenenza del prevenuto alla consorteria mafiosa, non emergendo il recesso personale dall’organizzazione nè il dissolvimento della stessa (v. Cass. n. 7616/2006, Catalano; n. 35357/2008, D’Arrigo).

Il motivo dedotto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) è, pertanto, infondato, mentre inammissibile, perchè non consentita, è la censura ex lett. e) dello stesso articolo.

4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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