Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di preselezione indetta da C.Consorzio E. e pubblicata dalla Provincia di RomaServizi per l’Impiego, in data 11 giugno 2009 (avviso prot. 363981), per la selezione di 200 autisti di mezzi pesanti di A. Spa (d’ora in poi, anche A.) con cui stipulare un contratto a tempo indeterminato part time, di 18 ore settimanali.
All’esito dell’esame dell’8 agosto 2009, il ricorrente è stato sottoposto il successivo 10 agosto a visita psicologica, al termine della quale è stato giudicato "non idoneo" all’assunzione.
Avverso tale giudizio, e tutti gli atti ad esso connessi, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Roma e A. Spa deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 5427/2009, è stata respinta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, la Provincia di Roma e A. hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria finale degli idonei pubblicata in data 18 agosto 2009 relativa alla procedura di preselezione indetta da C.Consorzio E. e pubblicata dalla Provincia di Roma (con avviso dell’11 giugno 2009), nonché del provvedimento di esclusione del ricorrente non avendo lo stesso superato la prova psicologica alla quale è stato sottoposto in data 10 agosto 2009.
2. Ciò premesso, va anzitutto esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia di Roma e da A. S.p.a.
L’obiezione è fondata ed il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, condividendo il Collegio le argomentazioni contenute nelle sentenze del TAR Lazio nn. 33711/2010 e 33732/2010, rese in analoghe vicende.
In quelle sedi, richiamando giurisprudenza uniforme sul punto, si è avuto modo di affermare che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, basate sulle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Campania, sez. V, 12 settembre 2007 n. 7530; TAR Sicilia, sede Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006 n. 250, T.A.R. Basilicata 17 luglio 2002 n. 531; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 10 febbraio 2005 n. 258).
In particolare, è stato affermato che "…rientra nella giurisdizione del Giudice del lavoro e non in quella del Giudice amministrativo una controversia riguardante una procedura di assunzione mediante selezione effettuata dalla P.A. sulla base degli iscritti nelle liste di collocamento… " (T.A.R. Emilia Romagna, sede Parma, n. 46 dell’8 febbraio 2002, resa in materia di selezione effettuata tramite le graduatorie compilate dalle Sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987).
Ciò in quanto la procedura per l’assunzione mediante avviamento e selezione dei lavoratori non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento l’art. 63 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, né potrebbe sostenersi che la giurisdizione del giudice ordinario, nella specifica materia, venga meno in favore di quella del giudice amministrativo allorquando sorgano questioni che attengono specificatamente ed esclusivamente alla fase procedurale di "selezione" di competenza dell’Amministrazione.
In tale fase di verifica, infatti – a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione – l’Amministrazione procede esclusivamente ad una mera verifica in capo ad un soggetto del possesso della capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovranno essergli affidate (T.A.R. Basilicata 17 luglio 2002, n. 531).
3. In ragione di ciò, non potendosi ritenere assimilabile alle procedure concorsuali il procedimento di assunzione mediante selezione operata per il tramite delle liste di collocamento, il ricorso in esame deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario (in funzione di giudice del lavoro), ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.
4. Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara la inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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