Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7948 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/6/06 – 29/1/07 la Corte d’Appello di Bologna accolse l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza emessa il 9/6/04 dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale gli era stata respinta l’impugnativa del licenziamento intimatogli il 15/3/02 dalla Banca Profilo spa con telegramma ricevuto il 16/3/02, e, dichiaratane l’illegittimità, condannò la società bancaria a risarcirgli il danno nella misura di una indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge, oltre che alle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte bolognese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che non poteva ritenersi sussistere violazione del vincolo del rapporto fiduciario, tale da giustificare il provvedimento espulsivo adottato, nel fatto contestato all’appellante il 4/3/02, con raccomandata pervenutagli il 9/3/02, cioè che egli avesse mentito alla datrice di lavoro negando formalmente per iscritto di aver comunicato agli altri suoi colleghi di essere in procinto di rassegnare le dimissioni; in particolare, la Corte territoriale osservò che la ricerca, da parte dell’appellante, di un diverso e forse migliore posto di lavoro rappresentava un fatto riguardante la sua sfera privata di lavoratore che poteva essere fonte di responsabilità disciplinare solo nell’ipotesi in cui egli avesse realmente violato l’obbligo di fedeltà, tanto più che la parte datoriale nemmeno aveva fornito la prova che il mendacio contestato al dipendente fosse niente affatto innocuo. In ogni caso, secondo il giudice d’appello, appariva assolutamente sproporzionata la reazione datoriale a fronte della presunta falsità contestata al dipendente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca Profilo spa, affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste il C. con controricorso. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1324 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Banca ricorrente sostiene la tesi che la contestazione disciplinare mossa a suo tempo alla controparte, cioè quella di cui alla lettera del 4/3/02, doveva essere considerata come un atto unilaterale avente contenuto patrimoniale, preordinato all’instaurazione del relativo procedimento indispensabile per l’intimazione del licenziamento che avrebbe posto termine all’obbligazione retribuiva, per cui il suo significato complessivo doveva essere correttamente ricercato, in base alle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale, non solo sulla scorta del mero dato letterale della relativa nota di addebito, ma anche alla luce della reale intenzione della parte datoriale. Tutto ciò per spiegare che la frase oggetto di contestazione "di essere in procinto di rassegnare le dimissioni ", che il C. aveva negato di aver pronunziato nel rivolgersi ai colleghi di lavoro, esprimeva l’intento della società di voler addebitare al dipendente piuttosto il mendacio scritto contenuto nella lettera del 20/2/2002 con la quale il medesimo, a fronte dell’invito della società di confermare per iscritto la sua intenzione di dimettersi, aveva negato di aver comunicato ai colleghi della filiale la volontà di voler far cessare in tempi brevi il rapporto di lavoro con la società bancaria, tanto che a tale lettera di giustificazione aveva fatto seguito quella formale di contestazione scritta del 4/3/02 che riproduceva la summenzionata frase. Quindi, secondo tale tesi, la società intendeva far riferimento con la suddetta contestazione alla comunicazione di una decisione di dimissioni del dipendente già presa da quest’ultimo e rispetto alla quale erano stati indicati tempi di realizzazione assai brevi. Ne conseguiva che la Corte bolognese era incorsa in errore nel non considerare come certo il mendacio attribuito all’ex dipendente, ponendo le premesse per una altrettanto erronea valutazione del mendacio stesso. Il motivo è infondato.

In realtà, la ricorrente propone sotto diversa veste una questione afferente al merito della controversia già vagliato attentamente dal giudice d’appello con argomentazioni logico – giuridiche che si sottraggono, in quanto tali, a censure di legittimità.

La riprova della logicità delle argomentazioni interpretative adottate dalla Corte territoriale la si ricava proprio dal fatto che le stesse sono saldamente ancorate al dato letterale inequivocabile della specifica frase oggetto di contestazione che è riferita nella sua chiara rappresentazione ad una denunziata situazione di fatto appresa indirettamente dalla società e che fu addebitata al C. negli stessi termini in cui era stata appresa, per cui non è dato rinvenire alcun vizio logico – giuridico o violazione di regole ermeneutiche delle norme di diritto nell’iter interpretativo seguito dai giudici dell’appello.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale motivo si imputa alla Corte d’appello di Bologna di aver omesso di considerare le precise testimonianze del responsabile della filiale di Reggio Emilia, dott. R., e del collega di lavoro del dipendente, tale sig. L., dalle quali si traeva la conferma che il C. aveva comunicato la decisione di dimettersi e di passare in tempi brevi alle dipendenze di una banca concorrente che gli aveva chiesto un anno di tempo per trasferirle i clienti.

Dalla gravità del mendacio, così dimostrato, la ricorrente trae argomento per imputare alla decisione impugnata il vizio di omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione concernente un fatto specifico controverso, decisivo per il giudizio.

Il motivo è infondato.

Invero, attraverso il presente motivo la ricorrente tenta di dimostrare nella presente sede la gravità dell’addebito contestato al dipendente, a suo giudizio non valutato correttamente dai giudici d’appello, prospettando in punto di fatto una ricostruzione contenente in maniera inammissibile un elemento aggiuntivo specifico, cioè quello della comunicazione che il C. avrebbe fatto ai predetti testi di essere stato fatto destinatario da parte di un’altra banca della richiesta di dirottare in suo favore entro tempi brevi la clientela della datrice di lavoro, che non fa assolutamente parte della contestazione disciplinare oggetto di causa che verte, invece, esclusivamente sul mendacio inerente la manifestata intenzione del dipendente di essere in procinto di dimettersi.

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., nonchè degli artt. 4 e 41 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al non corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco nell’operazione valutativa eseguita dai giudici di merito, in quanto se per un verso sussisteva un particolare interesse del C. al posto di lavoro, seppur presso un altro istituto di credito concorrente, d’altro canto risultava assai significativo l’interesse della società Profilo a non veder pregiudicata la propria attività imprenditoriale dallo storno di clienti e dall’illegittima diffusione di dati ad essi relativi, d’altra parte, la concreta posizione professionale di "private banker" ricoperta dal C. ed il disvalore ambientale attribuibile alla condotta contestatagli, alla luce degli "standards valutativi" rinvenibili nella coscienza sociale degli operatori del settore, erano elementi che avrebbero dovuto far comprendere, secondo la ricorrente, che, ove non adeguatamente sanzionato, un tale comportamento avrebbe rappresentato per i colleghi di lavoro un modello diseducativo da scongiurare. Anche tale motivo è infondato.

Invero, la valutazione sulla gravità della condotta non può che essere di competenza del giudice del merito il quale nella fattispecie l’ha correttamente eseguita attraverso una motivazione assolutamente congrua, come tale sottratta a censure di legittimità nel presente giudizio.

Va, infatti, ricordato che "in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa (come nella fattispecie), si sottraggono al riesame in sede di legittimità, (v. Cass. sez. lav. n. 24349 del 15/11/2006). Il ricorso va, perciò, respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 4000,00 per onorario, oltre Euro 12,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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