T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 501 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.

Durante la camera di consiglio del 03.02.2011 la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

Con sentenza n. 1034/2010 del 13 aprile 2010, non appellata, il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e diretta ad ottenere la restituzione, a seguito di occupazione sine titulo – correlata ad una procedura espropriativa non conclusa dall’amministrazione mediante l’emanazione del decreto di espropriazione – dei terreni di proprietà, situati in Comune di Colico identificati al C.T., foglio 7, mappali nn. 999/e e 4607/c.

Le aree in questione sono state oggetto di una procedura espropriativa promossa da ANAS, con occupazione d’urgenza risalente al 1983, al fine di realizzare la superstrada da Lecco al Trivio di Fuentes – Lotto X° – 2° Stralcio – Lavori di completamento – Strada Statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Con la sentenza suindicata, il Tribunale ha condannato le amministrazioni resistenti alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza.

Nonostante la formazione del giudicato, le ricorrenti lamentano la mancata esecuzione della sentenza suindicata, atteso che l’amministrazione – neppure costituitasi nel presente giudizio – non ha restituito le aree, né ha provveduto al risarcimento del danno.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione della sentenza n. 1034/2010 ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere con gradualità al fine di favorire l’esecuzione da parte dell’amministrazione inadempiente.

Pertanto, va ordinato ad A.- A.N.A.D.S. s.p.a. – e alla società I.F.G. T. s.p.a., l’impresa "Ing. T." s.p.a. (ora I.F.G. T. s.p.a.) – già incaricata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 7355/C.478 P.S. del 22.07.1983 di svolgere, in nome e per conto dell’A.N.A.S., ai sensi dell’art. 324 della legge 1865 n. 2248 all. F, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie necessarie per il perfezionamento delle espropriazioni e delle occupazioni temporanee funzionali alla realizzazione delle opere suindicate – di ottemperare alla sentenza n. 1034/2010 entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione se anteriore.

In considerazione del tempo già inutilmente trascorso e al fine di garantire l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il Tribunale, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. c), del c.p.a., pone a carico di ANAS s.p.a. (in quanto soggetto nel cui interesse è avvenuta l’occupazione) l’obbligo di versare alle parti ricorrenti la somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ulteriore settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato (somma da approssimare per eccesso in caso di frazioni settimanali), a decorrere dalla scadenza del suindicato termine di 60 giorni, assegnato per l’ottemperanza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Ordina alle parti resistenti di ottemperare alla sentenza del Tar Lombardia Milano n. 1034/2010 del 13.04.2010 entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione se anteriore;

2) Ordina ad ANAS s.p.a. di corrispondere alle parti ricorrenti la somma complessiva di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ulteriore settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a decorrere dalla scadenza del suindicato termine di 60 giorni assegnato per l’ottemperanza.

Fissa per il prosieguo l’udienza del 14 aprile 2011 ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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