Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6908 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11 novembre 2009, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il reato di occupazione abusiva di un’area demaniale sottoposta ad uso civico.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo motivo la insussistenza dell’elemento oggettivo del contestato reato, non essendovi stata, nella specie, alcuna invasione dell’area contestata, ma semplice immissione in possesso dal dante causa.

Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in punto di elemento psicologico.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell’acquisto dell’area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D’altra parte, la circostanza che l’imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l’acquisto stesso non è stato effettuato sulla base di un rogito notarile, ma, per quanto sottolinea lo stesso ricorrente, di una semplice scrittura privata. Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato, va ribadito che integra la condotta di invasione di terreni, anche la occupazione abusiva dell’area attraverso la semplice recinzione con rete metallica, posto che il delitto si connota per il requisito della arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, 9 aprile 2009, n. 30130; Cass., Sez. 3, 3 aprile 1996, n. 865, Coppola).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *