Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8206 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società Dasbo Carni S.n.c., che aveva evidenziato l’emissione di fatture inesistenti perchè relative ad operazioni fittizie, l’Ufficio Iva di Napoli emetteva due avvisi di rettifica e tre cartelle di pagamento nei confronti di P.A., che impugnava ciascuno di tali atti innanzi alla CTP di Napoli, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Tale decisione veniva confermata, con sentenza n. 104/45/03, dalla CTR della Campania, che riteneva gli atti impositivi carenti di motivazione, dato che il p.v della Guardia di Finanza, richiamato nell’avviso di rettifica, non era stato portato a conoscenza del contribuente.

Per la cassazione di tale sentenza, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso sulla scorta di un motivo. Con memoria depositata il 23.11.2010, i ricorrenti hanno chiarito, in ossequio all’ordinanza di questa Corte del 7.1.2010, che la sentenza è stata depositata nell’anno 2003 e non 2002, come indicato, in base a refuso dattilografico nell’epigrafe del ricorso, ed hanno contestualmente depositato copia di un controricorso che è stato loro notificato dal contribuente, ma non è stato, da lui, depositato.
Motivi della decisione

Rilevato, preliminarmente, che il ricorso è tempestivo, con riferimento della sospensione dei termini (dal 1 gennaio 2003 – 1 giugno 2004) disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, dato che la sentenza è stata depositata il 3.7.2003, ed il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo il servizio postale il 16.7.2005, occorre osservare che i ricorrenti non hanno provveduto a depositare l’avviso di ricevimento di detto plico indirizzato al P., sia presso il suo procuratore costituito che presso la sua residenza.

Tanto comporta l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. da ultimo, Cass. n. 13639/2010). In tal caso la sanatoria ricollegabile alla costituzione del resistente, "id est" al deposito del controricorso, si verifica non già "ex tunc" (cioè dal momento della prima notificazione) come dispone l’art. 291 c.p.c., per le notifiche solamente mille, ma con effetto "ex nunc", cioè all’atto del detto deposito nella cancelleria della Corte e non vale, dunque, ad impedire la decadenza della impugnazione quando il termine sia già scaduto al momento del deposito medesimo (cfr. Cass. n. 1123/2009; n. 8377/2009).

Ora, posto che al momento (16.7.2005) di inizio dell’attività notificatoria, la sentenza d’appello era legalmente nota ai ricorrenti, ed era conseguentemente iniziato il decorso del termine breve (giorni sessanta) per impugnarla, fissato dall’art. 325 c.p.c., ne consegue che alla data del 23.11.2010, di deposito del controricorso, tale termine breve era spirato da tempo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

L’impugnazione va, dunque, dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, non essendovi costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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