Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il giudice di pace di Nocera Inferiore condannava C.C. per ingiuria e lesioni volontarie.
Il Tribunale, riconosciute le generiche e ritenuta la continuazione, rideterminava la pena.
Ricorre il difensore, deducendo la prescrizione, intervenuta il 3.1.08 e il vizio di motivazione in ordine alla versione del fatto, che andrebbe ricostruito in maniera opposta a quella fatta propria dai giudici di merito.
Il ricorso è inammissibile.
E’ versato in fatto e pertanto inammissibile il nucleo delle doglianze, incentrato sull’erroneità dell’apprezzamento della prova.
E’ evidente, infatti, che il vizio di motivazione dedotto veicola in realtà la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito e si traduce nell’offerta di una diversa prospettazione del fatto storico.
Il corso della prescrizione, poi, verrà a compimento in data 5.2.11, a causa delle verificate sospensioni.
In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso osta alla operatività della detta causa estintiva, che non avrebbe perciò spiegato la sua efficacia, essendo maturata successivamente alla pronuncia impugnata, ossia in data 3.7.10, anche in assenza di sospensioni.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
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