Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 23-02-2011, n. 7039 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di l’Aquila interpone ricorso diretto avverso la Sentenza del Tribunale di Teramo che, in data 20.10.2009, ha prosciolto per difetto di querela M.S., imputato del reato di cui all’art. 624 c.p., dolendosi dell’erronea applicazione della legge penale nell’aver qualificato il furto come "semplice", poichè si doveva contestare l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, essendo stato consumato il reato in stabilimento pubblico.

La vicenda attiene alla sottrazione di telefoni cellulari prelevati dallo spogliatoio del Campo sportivo comunale che – secondo il ricorrente – dispone, indubbiamente, di pubblica destinazione e per esser gestito dal Comune, nell’interesse della collettività.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di furto, lo spogliatoio di un impianto sportivo comunale è da considerarsi stabilimento pubblico (cfr. Cass., sez. 5, 15.6.2001, D’Ambrosio, Ced Cass., rv. 219713), sia in ragione della proprietà pubblica dell’immobile, al cui interno sono sottratti i beni mobili, sia nella considerazione della sua destinazione che pertiene ad un’attività che è di indiscutibile interesse pubblico e, quindi, bisognevole di maggior tutela per il servizio diffuso a cui viene votato.

La sottrazione di beni privati depositati ivi integra, quindi, l’aggravante trattandosi di cose depositate in luogo soggetto a speciale protezione.

Donde l’annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Teramo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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